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Misure di sicurezza: viola il principio di riserva di legge la disciplina delle REMS

Argomento: misure di sicurezza
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 27 gennaio 2022, n. 22)
Stralcio a cura di Ilaria Romano

“1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 del codice penale e dell'art. 3-ter del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella L. 30 maggio 2014, n. 81.A parere del giudice rimettente, tali disposizioni violerebbero nel loro complesso, in primo luogo, gli artt. 27 e 110 della Costituzione, "nella parte in cui, attribuendo l'esecuzione del ricovero provvisorio presso una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) alle Regioni ed agli organi amministrativi da esse coordinati e vigilati, escludono la competenza del Ministro della Giustizia in relazione all'esecuzione della detta misura di sicurezza detentiva provvisoria". In secondo luogo, esse violerebbero gli artt. 2, 3, 25, 32 e 110 Cost., "nella parte in cui consentono l'adozione con atti amministrativi di disposizioni generali in materia di misure di sicurezza in violazione della riserva di legge in materia”. (…)5.2.- In quanto misura di sicurezza, l'assegnazione alla REMS non può che trovare la propria peculiare ragion d'essere - a fronte della generalità dei trattamenti sanitari per le malattie mentali - in una specifica funzione di contenimento della pericolosità sociale di chi abbia già commesso un reato, o sia gravemente indiziato di averlo commesso, in una condizione di vizio totale o parziale di mente.Questa funzione, d'altronde, non è incompatibile con la finalità di cura della malattia mentale: anzi, proprio in tale concorrente finalità - essa stessa espressiva del dovere primario dell'ordinamento di cura della salute di ogni individuo, sancito dall'art. 32 Cost. - si realizza, rispetto a questa specifica categoria di autori di reato, la vocazione naturale di ogni misura di sicurezza al loro recupero sociale che accomuna, nel vigente quadro costituzionale, pene e misure di sicurezza (…).5.3.1.- Sul primo versante, l'art. 25, terzo comma, Cost. dispone che "nessuno può essere sottoposto [continua ..]

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