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Reato di reclutamento di persone a fini di prostituzione: è sufficiente attività di ricerca della persona da ingaggiare

Argomento: Reati a sfondo sessuale
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 18 ottobre 2021, n. 47059)

Stralcio a cura di Giovanni de Bernardo 

(…) 2. (…) La condotta di reclutamento di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 1, n. 4, è stata identificata, sin dalle risalenti pronunce degli anni ‘60, nell'ingaggio di persone per l'esercizio della prostituzione e si concreta nell'attività di ricerca dell'agente e nella persuasione della donna ingaggiata, mediante la rappresentazione dei guadagni realizzabili, a recarsi in un determinato luogo per prostituirsi (…). Anche in tempi più recenti, e nel solco dell'indirizzo interpretativo sopra evidenziato, si è affermato che la condotta di reclutamento si realizza quando l'agente si attiva al fine di collocare la vittima dell'azione delittuosa nella disponibilità di chi intende trarre vantaggio dall'attività di meretricio ed e', pertanto, integrata da una qualsiasi attività, effettuata anche su scala molto modesta, di ricerca della persona da ingaggiare e di persuasione della medesima, mediante la rappresentazione dei vantaggi realizzabili, a recarsi in un determinato luogo e a rimanervi per un certo tempo al fine di prestarsi, con continuità e regolarità, alle richieste di prestazioni sessuali dei clienti (…). L'ingaggio può avvenire per conto dello stesso agente o per conto altrui. Quando l'ingaggio si esaurisce nell'opera di intermediazione non è affatto necessario che la prostituta rimanga nella disponibilità del reclutante anche per brevissimo tempo: l'agente, una volta rintracciata la donna e avviatala, non ha da svolgere alcuna altra attività, avendo già realizzato in pieno il fine propostosi (…). Il reclutamento si differenzia dal delitto di induzione per l'assenza della necessaria opera di persuasione, che può anche non sussistere, essendo sufficiente che l'agente si attivi al fine di "collocare" la vittima dell'azione delittuosa nella disponibilità del soggetto che intende trarre vantaggio dall'attività di meretricio, non richiedendosi affatto, a differenza del delitto di induzione, che l'agente svolga, al fine di fare prostituire la persona, opera di persuasione di questa o di rafforzamento di un suo iniziale proposito (…). Quanto all'individuazione del momento consumativo del reato, il delitto di reclutamento di prostitute si esaurisce e si consuma nell'attività di ricerca di persone da ingaggiare e in quella di persuasione delle medesime a recarsi in un [continua ..]

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