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Commercio illecito di sostanze dopanti: dichiarata la parziale incostituzionalità dell´art. 586-bis c. 7 c.p.

Argomento: Commercio di sostanze dopanti
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 22 aprile 2022, n. 105)


Stralcio a cura di Ilaria Romano

“1.– Con ordinanza del 21 settembre 2020 (…), la Corte di cassazione, sezione terza penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dell’art. 586-bis del codice penale (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti) (…) nella parte in cui (…) prevede, al settimo comma, il «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».2.– Con ordinanza del 14 ottobre 2020 (…), il Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Busto Arsizio ha, parimenti, sollevato, in riferimento allo stesso parametro (art. 76 Cost.), analoga questione di legittimità costituzionale. (…)3.– (…) Entrambe le ordinanze (…) censurano l’art. 586-bis cod. pen. nella parte in cui, al settimo comma, prevedendo il «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», avrebbe determinato una parziale abolitio criminis, in violazione dei princìpi e criteri direttivi dettati dall’art. 1, comma 85, lettera q), della legge n. 103 del 2017, secondo cui il Governo, in attuazione del principio della «riserva di codice», era delegato a trasferire all’interno del codice penale talune figure criminose già contemplate da disposizioni di legge, tra cui quelle aventi ad oggetto la tutela della salute e, non anche, a modificare le fattispecie incriminatrici.Secondo i giudici a quibus, tale parziale abolitio criminis sarebbe in contrasto con l’art. 76 Cost., in ragione del mancato rispetto del criterio di delega che non autorizzava una riduzione della fattispecie di reato nella sua trasposizione nel codice penale. (…)8.– La norma di delega, di cui all’art. 1, comma 85, lettera q), della legge n. 103 del 2017 (…) mirava all’attuazione, sia pure tendenziale, del principio della «riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena». (…)9.– Nel caso di specie, il legislatore delegato, nel compiere l’operazione di “riassetto normativo” nel settore del doping, ha arricchito la descrizione della fattispecie del reato di commercio illecito di sostanze dopanti, idonee a modificare le condizioni [continua ..]

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