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L´art. 384 c.p. come scusante soggettiva estensibile analogicamente al convivente more uxorio

Argomento: Dei delitti contro l'attività giudiziaria

(Cass. Pen., SS.UU., 16 marzo 2021, n. 10381)

stralcio a cura di Giuliana Costanzo 

“ (…) 1. La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite può essere così sintetizzata: “se l’ipotesi di cui all’art. 384 c.p., comma 1, sia applicabile al convivente more uxorio”. (…) 4. L’esame della questione posta dall’ordinanza di rimessione, che ha il suo fulcro nell’ampiezza applicativa dell’art. 384 cod. pen., si intreccia, necessariamente, con il tema della mancata equiparazione, nel nostro ordinamento, della convivenza more uxorio alla famiglia legittima. (…) 9. Escluso che la disciplina introdotta dalla legge c.d. Cirinnà sulle unioni civili, con le successive, conseguenti integrazioni inserite nel codice penale, possano avere l’effetto di “impedire” un’interpretazione estensiva dell’art. 384 cod. pen., alle coppie di fatto e ricostruito il quadro normativo complessivo, così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e anche da quella Europea, nonché dalla giurisprudenza di legittimità, questo Collegio rileva come entrambi gli orientamenti contrapposti (…) diano per scontato il carattere eccezionale della norma contenuta nell’art. 384, primo comma, cod. pen. Così, la stessa ordinanza che ha rimesso la questione, coerentemente, indica come uno dei principali ostacoli all’estensione applicativa dell’art. 384 la natura eccezionale della disposizione, che ne preclude l’applicazione analogica in favore delle coppie di fatto (…). (…). Ebbene, se si dovesse convenire che siamo in presenza di una disposizione avente natura di norma eccezionale occorrerebbe riconoscere l’estrema difficoltà di operare un’estensione dell’“esimente” al di là del suo tenore letterale, perché si violerebbe il disposto dell’art. 14 delle preleggi. La questione, invece, deve essere affrontata verificando la natura dell’art. 384, primo comma, cod. pen., attraverso una lettura costituzionalmente orientata che valorizzi l’elemento della colpevolezza e, soprattutto, inserita nell’ambito delle disposizioni penali che regolamentano istituti analoghi. 10. Sembra definitivamente superato l’orientamento secondo cui l’art. 384, primo comma, cod. pen. contiene una causa di non punibilità in senso stretto, in cui la rinuncia alla pena ubbidisce a ragioni di opportunità [continua ..]

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