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L´ufficio del PM non è luogo di privata dimora

Argomento: Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 30 agosto 2022, n. 32010)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“5. Infondato si rivela anche il (...) profilo di censura, relativo all'illegittimità dei decreti autorizzatori delle intercettazioni tra presenti per carente indicazione del luogo delle captazioni e per difetto dell'autorizzazione a procedere alle operazioni captative in un luogo di privata dimora, quale l'ufficio del Procuratore della Repubblica. Occorre, infatti, rilevare che il decreto n (...) espressamente autorizzava le operazioni di intercettazioni delle conversazioni tra presenti «nei luoghi che saranno di volta in volta individuati (...) con i soggetti, in qualche modo, coinvolti nelle vicende descritte o comunque a conoscenza delle operazioni». Quanto al profilo della dedotta violazione del disposto dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., il ricorrente ha citato a sostegno della propria prospettazione la definizione di luogo di privata dimora enunciata dalle Sezioni Unite di questa Corte, con riferimento al delitto di furto in abitazione (...). In questa pronuncia le Sezioni Unite hanno affermato che ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (...). Le Sezioni unite hanno in proposito precisato che la nozione di privata deve essere definita in ragione della concorrenza degli indefettibili elementi della: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Occorre, tuttavia, rilevare come la nozione, delineata dal codice penale, di luogo di privata dimora (...) non possa essere automaticamente trasposta nell'esegesi dell'apparente omologa nozione dettata dall'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., in quanto diversi sono i bilanciamenti posti in essere dal legislatore nel delineare il concetto di domicilio, a seconda che il suo intervento operi in [continua ..]

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