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Anche la società unipersonali possono delinquere: la Cassazione sull´applicabilità del D. Lgs. 231/2001 alle Srl con socio unico
Argomento: responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)
Sezione:
“2. (…) L'art. 1 del d.lgs. 231 del 2001 sancisce l'ambito soggettivo di applicazione del sistema normativo delineato stabilendo "il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e che le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”.
La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito in maniera del tutto condivisibile che il d.lgs. 231 del 2001 evoca l'intero spettro dei soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica (…), indipendentemente dal conseguimento o meno della personalità giuridica e dallo scopo lucrativo o meno perseguito. È significativo al riguardo che nella delega conferita dall'art. 11, commi 1-2, della legge 29 settembre 2000, n. 300 e nelle convenzioni internazionali che tale legge ha ratificato, la responsabilità è riferita all'ente, cioè ad un soggetto diverso dalla persona fisica autrice del reato presupposto, e ciò perché l'ente risponde di un proprio illecito che non coincide con il reato presupposto commesso dalla persona fisica. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 218 del 2014 (…) ha chiarito come nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001, l'illecito ascrivibile all'ente costituisca una fattispecie complessa e non si identifichi con il reato commesso dalla persona fisica, in quanto questo costituisce solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la "responsabilitàamministrativa" (…). Secondo la Corte costituzionale, se l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato, l'ente e l'autore di questo, non possono qualificarsi coimputati (…).
Secondo la Corte di cassazione l'illecito dell'ente "non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica, ma semplicemente lo presuppone"; l’illecito "amministrativo" ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende (…). L'ente, soggetto diverso dalla persona, è quindi responsabile di un fatto illecito proprio, costruito nella forma di fattispecie complessa, della quale il reato è un presupposto, unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica e alla [continua ..]
Sezione:
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