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Peculato e bancarotta fraudolenta: possono concorrere

(Cass. Pen., Sez. VI, 16 aprile 2021, n. 14402)

stralcio a cura di Ilaria Romano 

 

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“1.5. (…) [D]eve essere verificato (…) se nella specie sia configurabile il concorso formale tra il reato di peculato e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, se cioè tra le norme in questione vi sia un rapporto di specialità (artt. 15 e 84 c.p.), ovvero se esse si pongano in concorso apparente, in quanto un reato assorbe interamente il disvalore dell'altro. Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare ed alla valenza della dichiarazione di fallimento, la giurisprudenza della Corte è nel senso che il reato vede la condotta perfezionarsi quando l'agente procuri il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, mentre la dichiarazione di fallimento costituisce una condizione obiettiva di punibilità non collegata eziologicamente con la condotta dell'agente ed estranea al coefficiente soggettivo che anima quest'ultimo; l'agente deve solo prefigurarsi la probabile idoneità della sua condotta ad incidere negativamente sulla consistenza della garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori, senza prevedere né volere il dissesto e men che meno il fallimento (…). Distrarre un bene nel contesto della legge fallimentare significa sottrarlo alla funzione di garanzia; una sottrazione che si verifica nella fuoriuscita definitiva (o estromissione) del bene dal patrimonio della impresa. Si è precisato che qualora, prima della soglia temporale di rilevanza penale costituita dalla dichiarazione di fallimento, la depressione della garanzia patrimoniale sia stata ripianata a mezzo di un'attività integralmente ripristinatoria, la valenza penale della condotta non si concretizza, come può evincersi dalle pronunzie che si sono occupate del tema della cd. bancarotta riparata (…). Dunque un reato di pura condotta, di pericolo, che si consuma se ed in quanto si verifichi la condizione di obiettiva di punibilità, con una condotta che può essere riparata e che sotto il profilo del dolo deve presentare "indici di fraudolenza"; un reato che tutela l'interesse dei creditori sociali a soddisfarsi sui beni del fallito in virtù del fatto che "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni". Quanto al peculato, al di là della questione relativa al se detto reato sia di pura condotta ovvero di evento, è fondato affermare che esso si [continua ..]

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