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Particolare tenuità del fatto: applicabile anche al reato continuato in presenza di determinate condizioni

Argomento: Non punibilità per particolare tenuità del fatto
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS.UU., 12 maggio 2022, n. 18891)

Stralcio a cura di Raffaele Vitolo

 

“1. La questione di diritto sottoposta all'esame delle Sezioni Unite è stata formulata nei termini di seguito indicati: "Se la continuazione tra i reati sia di per sé sola ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ovvero lo sia solo in presenza di determinate condizioni". (…)2.1. Un primo indirizzo interpretativo, inizialmente dominante, esclude la compatibilità tra la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e la continuazione, ritenendo che ogniqualvolta si sia in presenza di un reato continuato non possa farsi luogo all'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 131-bis c.p. (…). L'incompatibilità tra i due istituti viene affermata muovendo dall'assunto che il vincolo della continuazione appare espressione di un "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ossia di una forma di "devianza non occasionale", di per sé ostativa al riconoscimento della non punibilità in quanto priva di quel carattere di trascurabile offensività che, di converso, deve caratterizzare "il fatto", ove lo si voglia sussumere nel paradigma normativo di cui al richiamato art. 131-bis. (…) Alcune decisioni, in particolare, affermano che, in caso di ripetuta violazione della stessa norma incriminatrice o di diverse disposizioni penali "sorrette dalla medesima ratio puniendi", il fatto deve essere considerato complessivamente nella sua "dimensione "plurima"", ciò che lo connota di "una gravità tale da non potere essere considerato di particolare tenuità" (…)2.2. (…) Tale diversa impostazione ermeneutica muove dal rilievo che "non vi può essere una identificazione tout court tra continuazione e abitualità nel reato" e che "la condizione ostativa costituita dalla commissione di più reati della stessa indole non appare per nulla sovrapponibile all'ipotesi del reato continuato, bensì risponde all'intento di escludere dall'ambito di applicazione della nuova causa di non punibilità comportamenti espressivi di una sorta di "tendenza o inclinazione al crimine”. (…)6.3. (…) Se, infatti, non è automaticamente ravvisabile alcuna identità fra il reato continuato e l'abitualità, né alcuna sovrapposizione tra la continuazione e tutte quelle situazioni in cui sia [continua ..]

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