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Ne bis in idem. Viola il diritto d´autore e subisce condanna amministrativa e penale: per la Consulta è illegittimo l´art. 649 c.p.p.
Argomento: Divieto di un nuovo giudizio
Sezione: Corte Costituzionale
“1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Verona, sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato, al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dei relativi protocolli», in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).Nel giudizio a quo, il Tribunale deve giudicare della responsabilità penale di un imputato per il delitto di riproduzione abusiva e vendita di opere letterarie abusivamente riprodotte di cui all’art. 171-ter, primo comma, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Per i medesimi fatti l’imputato è già stato sanzionato in via definitiva con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 174-bis della medesima legge n. 633 del 1941. (…)5.1.– Il diritto al ne bis in idem, (…) immanente alle garanzie di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (…), trova esplicito riconoscimento, a livello internazionale, nell’art. 4, paragrafo 1, Prot. n. 7 CEDU, ove si prevede che «[n]essuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato».5.1.1.– (…) [L]a garanzia convenzionale in parola mira (…) a tutelare l’imputato non solo contro la prospettiva dell’inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto: e ciò a prescindere dall’esito del primo processo, che potrebbe anche essersi concluso con un’assoluzione. La ratio primaria della garanzia (…) è [continua ..]
Sezione: Corte Costituzionale
(C. Cost., 16 giugno 2022, n. 149)
Stralcio a cura di Ilaria Romano
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