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Principio di proporzionalità della sanzione: l´effetto dell´art. 49 par. 3 CDFUE è diretto in ragione del primato del diritto eurounitario

Argomento: CGUE
Sezione: CGUE

(Corte GUE, Grande sez., 8 marzo 2022, n. 205)


Stralcio a cura di Giulio Baffa

“1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 20 della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (…).2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra (…) e la (…) (autorità amministrativa distrettuale di (…), Austria) in merito alla sanzione pecuniaria inflittagli da quest’ultima per diverse violazioni di disposizioni austriache in materia di diritto del lavoro. (…)16. Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20 della direttiva 2014/67, laddove esige che le sanzioni da esso previste siano proporzionate, abbia effetto diretto e possa quindi essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che l’abbia recepito in modo non corretto.17. Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, vuoi qualora esso abbia omesso di trasporre la direttiva in diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora l’abbia recepita in modo non corretto (…).20. Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio ritiene, alla luce dell’ordinanza del 19 dicembre 2019 (…), che, adottando la normativa nazionale applicabile al procedimento principale, il legislatore austriaco non abbia correttamente trasposto il requisito di proporzionalità delle sanzioni sancito dall’articolo 20 della direttiva 2014/67.21. Tale disposizione prevede che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva stessa e precisa che le sanzioni così previste devono essere, in particolare, proporzionate.22. Occorre rilevare, anzitutto, che il requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto da detta [continua ..]

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