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La rapina impropria non presuppone necessariamente il furto

Argomento: Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

(Cass. Pen., Sez. II, 16 giugno 2021, n. 23779)

stralcio a cura di Pamela D'Oria 

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“2.1 (…) l'art. 628 c.p. prevede che "chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da Euro 927 a Euro 2.500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sè o ad altri l'impunità". Dalla lettura della norma si ricava che nella rapina impropria non rileva come sia avvenuto lo spossessamento, posto che ciò che conta è che vi sia stata una sottrazione della cosa, seguita dalla violenza o minaccia(…). Il concetto di sottrazione, infatti, indica l'atto di portare via qualcosa a qualcuno, ma non precisa come tale asportazione debba avvenire; volendo generalizzare, in tutti i reati nei quali è previsto un profitto (come la truffa) vi è una sottrazione ai danni della vittima, posto che al profitto dell'autore del reato corrisponde il danno subito dalla persona offesa, che perde la disponibilità di una res (che può essere denaro o altra cosa mobile) che le viene sottratta. Sul punto, può essere richiamata la sentenza di questa Corte secondo cui "l'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di truffa per assicurare a sè o ad altri la percezione del profitto cui erano destinati gli artifizi e raggiri posti in essere, o comunque per guadagnare l'impunità, può essere ritenuto logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione della truffa e, se realizzato, comporta la configurabilità nei confronti dei concorrenti nolenti del concorso anomalo ex art. 116 c.p., nel reato di rapina ascrivibile al compartecipe che se ne sia reso materialmente responsabile." (…) Analoghe considerazioni ben possono valere con riferimento ad altri reati contro il patrimonio, come la truffa, ugualmente caratterizzati - come il furto - da una condotta volta a carpire un bene ad un soggetto, pur se non sottraendoglielo a sua insaputa, come nel furto, ma ottenendone la disponibilità in virtù della precostituzione artificiosa di una realtà apparente, della quale il deceptus ha, peraltro, pur sempre possibilità di accorgersi, anche nell'immediatezza, [continua ..]

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