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Punti fermi in tema di overruling giurisprudenziale e divieto di retroattività del mutamento “imprevedibile”

(Cass. Pen., Sez. III, 15 gennaio 2021, n. 1731)

stralcio a cura di Giulio Baffa 

“2. (…) Dopo l’introduzione del processo in absentia di cui alla L. n. 67 del 2014, l’estratto della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato non deve essere notificato all’imputato non comparso, di talché, come per il processo ordinario, i termini per l’impugnazione, nel caso di tempestivo deposito della motivazione, decorrono dalla scadenza del termine di legge o di quello eventualmente fissato ex art. 544 c.p.p., comma 3 e non dalla notifica dell’avviso di deposito della sentenza agli imputati rimasti assenti, adempimento non più dovuto (…)”. “3. Ciò posto va osservato che sulla questione era insorto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. All’interpretazione maggioritaria schieratasi nel senso appena illustrato (…) se ne era contrapposta altra minoritaria secondo cui la mancanza di espressa abrogazione dell'art. 442, comma 3, ad opera della L. n. 67 del 2014, rende tuttora operante l’obbligo, ivi previsto, di notificare la sentenza all’imputato “che non sia comparso” (…). Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno risolto il contrasto a favore della prima tesi (…)” “4. I ricorrenti deducono l’intervento di un c.d. overruling giurisprudenziale, ossia di un mutamento ermeneutico, ascrivibile alla Corte di cassazione e foriero di un’applicazione retroattiva sfavorevole della disposizione di legge, sia processuale che sostanziale, in violazione dell'art. 2 c.p., art. 25 Cost. e art. 7 CEDU ed invocano l’operatività del divieto di retroattività della relativa regola giurisprudenziale. Tale deduzione difensiva non può trovare accoglimento perché destituita di fondamento. L’art. 7 della CEDU (…) non consente l’applicazione retroattiva dell’interpretazione giurisprudenziale di una norma penale nel caso in cui il risultato interpretativo non fosse ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa (…). In altri termini, la Corte EDU non impedisce alla giurisprudenza nazionale di mutare il proprio orientamento nell’interpretazione di una norma legislativa, né in materia extrapenale né in materia penale. Si richiede, tuttavia, che tale mutamento sia ragionevolmente prevedibile dal destinatario della norma affinché lo Stato non incorra in una [continua ..]

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