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La “prova nuova” ai fini della revocazione della confisca di prevenzione

Argomento: D.Lgs. 159/2011
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS.UU., 17 novembre 2022, n. 43668)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“1. La questione di diritto sottoposta all'esame delle Sezioni Unite è (...): «Se, ai fini della revocazione della confisca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella nozione di "prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento" debbano includersi, o meno, anche le prove preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene deducibili in tale sede, non siano però state dedotte, e perciò valutate, in conformità alla nozione di prova nuova come elaborata ai fini della revisione nel procedimento penale». 2. Sul tema oggetto della questione rimessa alle Sezioni Unite si registrano due diversi orientamenti giurisprudenziali. (...) Il punto nodale della divaricazione ermeneutica è individuabile (...) nella corretta delimitazione delle ipotesi in cui una prova che si intende dedurre dopo la conclusione del procedimento possa ritenersi "sopravvenuta" e "nuova", così da legittimare la revocazione della confisca di prevenzione. 2.2. (...) secondo un primo orientamento giurisprudenziale, (...) la revoca della confisca di prevenzione per difetto genetico dei suoi presupposti di adozione può disporsi in presenza di "elementi nuovi", non necessariamente sopravvenuti, purché mai valutati nel corso del relativo procedimento, stante il carattere di rimedio straordinario dell'istituto, che non può, di conseguenza, trasformarsi in un anomalo strumento di impugnazione (...). Si colloca all'interno di tale indirizzo una serie di decisioni che, nell'affermare la sostanziale sovrapponibilità dell'istituto della revoca ex tunc a quello della revisione delle sentenze penali, fanno per lo più riferimento a casi di revoca in funzione di revisione della confisca (...). 2.3. A tale orientamento estensivo se ne contrappone un altro (...) che accoglie invece un'interpretazione restrittiva del concetto di "novità" della prova, qualificando come "nuove” (...) solo le prove sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludendo quelle ivi deducibili ma (...) non dedotte. Secondo tale indirizzo interpretativo, l'istituto della revoca del provvedimento applicativo di misure di prevenzione con forza di giudicato costituisce una misura straordinaria, attivabile solo dinanzi all'emergere di una prova "nuova e sconosciuta" nel procedimento di prevenzione, tale da mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata [continua ..]

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