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Stalking: il cambiamento delle abitudini di vita si riferisce all'ambito familiare, sociale e lavorativo

Argomento: Delitti contro la libertà morale
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. V, 11 ottobre 2022, n. 42856)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di (...) ha confermato il provvedimento con cui il Giudice di primo grado aveva affermato la penale responsabilità di (...) per il reato di cui all’art. 612 bis, primo comma, cod. pen. (...)2. Avverso la sentenza, ricorre l’imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando le proprie censure in un unico motivo, col quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello erroneamente ravvisato la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di atti persecutori. Del tutto genericamente sarebbe descritto, nella parte motiva dell’impugnata sentenza, l’evento delle alterate abitudini di vita della p.o., così come inesplorato sarebbe rimasto il profilo dell’impatto emotivo sulla vittima concretamente ingenerato dal comportamento dell’imputato. I fatti ascritti alla condotta di quest’ultimo, (...), avrebbero dovuto, al limite, essere ricondotti all’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 660 cod. pen. (...)2. L’unico motivo è manifestamente infondato (...). La motivazione dell’impugnata sentenza è priva di aspetti di illogicità, mostrandosi, al contrario, dotata di completezza e rigore logico (...). A tal proposito, va condivisa la scelta dei giudici di merito di disattendere l’ipotesi contravvenzionale evocata dal ricorrente: invero, i comportamenti ascritti all’imputato, avendo determinato una alterazione delle quotidiane abitudini di vita della p.o., non possono essere ricondotti all’alveo dell’art. 660 cod. pen. (...) Infatti, i frequenti appostamenti di fronte all’ingresso dell’ufficio del (...) e in altri luoghi frequentati dallo stesso per ragioni lavorative, le insistenti telefonate mirate a ottenere notizie sugli spostamenti dei calciatori, il seguire la vittima in auto, la pretesa, insistita e molesta, che la p.o. intercedesse a suo favore presso calciatori al fine di ottenere servizi fotografici, gli insulti rivolti alla p.o., pubblicamente e con aggressività, per non avere ottenuto dette intercessioni, hanno portato la Corte territoriale a formulare un coerente giudizio di penale responsabilità per atti persecutori, alla luce, come si è anticipato, di una motivazione priva di censure sia dal punto di vista giuridico sia da quello del logico [continua ..]

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