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Autonoma e distinta provenienza delittuosa: non reato unico ma riciclaggio continuato

(Cass. Pen., Sez. II, 29 aprile 2021, n. 16375)

stralcio a cura di Pamela D'Oria 

“4.1 Questa Corte ha chiarito che in tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, il criterio per distinguere la responsabilità in ordine a tale titolo di reato dalla responsabilità per il concorso nel reato presupposto - che escluderebbe la prima - non può essere solo quello temporale ma occorre, in più, che il giudice verifichi, caso per caso, se la preventiva assicurazione di "lavare" il denaro abbia realmente (o meno) influenzato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere (…). Deve aggiungersi che l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato presupposto per adesione al proposito dell'autore materiale e rafforzamento della determinazione delittuosa richiede la prova rigorosa della conoscenza delle modalità e del dettaglio esecutivo del reato a cui si presta un contributo psichico. Infatti, se è vero che ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato il contributo concorsuale acquista rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento illecito, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e di rafforzamento del proposito criminoso già esistente nei concorrenti, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato (…), non può prescindersi dalla necessità che il concorrente si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale (…) e delle emergenze atte a sostanziare il concorso manifestatosi in forme atipiche deve rinvenirsi puntuale riscontro motivazionale. (…) 4.2 (…) integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di esse rientra la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poichè, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito (…). Questa Corte ha anche chiarito il discrimine tra il reato di intestazione fittizia, previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies e il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., evidenziando che, mentre in quest'ultima fattispecie è [continua ..]

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