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Strage di Viareggio: esclusa l´aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro per il terzo che non sia esposto al medesimo rischio del lavoratore

(Cass. Pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899)

stralcio a cura di Giovanni de Bernardo 

“4.1. (…) Il principio che si intravede in queste e simili pronunce è quello della rilevanza che assume l'autonoma decisione del lavoratore di esporsi al pericolo di lesioni o morte. Autoesposizione che, se non trova la propria causa in un difetto di formazione o di vigilanza del garante prevenzionistico, introduce un rischio che prende il luogo di quello lavorativo e annette l'evento alla sfera di rischio del quale è gestore lo stesso soggetto passivo; evenienza che può realizzarsi persino quando l'evento si è prodotto nel corso dell'attività lavorativa, in danno di lavoratore e nella concomitante inosservanza di una regola prevenzionistica da parte del datore di lavoro. (…) 4.2. Ricapitolando, la formula legale impone di domandarsi quale sia il rischio concretizzatosi nell'evento e tanto significa verificare quale sia il rischio fronteggiato dalla regola cautelare la cui violazione ha spiegato efficienza causale. Come si è già osservato, nel caso di regole positivizzate soccorrono i consueti criteri interpretativi. Nel caso di regole sociali occorrerà indagare il contesto di provenienza, che potrà essere settoriale, tecnico oppure indeterminato. In tal ultimo caso assumerà rilievo la contestualizzazione della regola, ciò lo specifico scenario entro il quale questa doveva trovare applicazione. A ben vedere le regole cautelari, e segnatamente quelle che si stanno esaminando, presuppongono un preciso"ambientamento", che è poi il contesto entro il quale insorge il rischio lavorativo: esse impongono comportamenti ad un soggetto costituito competente per la gestione del rischio lavorativo e per questo vedono quale beneficiario ordinariamente solo la persona del lavoratore e ordinariamente questi ne è beneficiario solo mentre svolge l'attività di lavoro. E' però un dato che la giurisprudenza di legittimità ha non di rado sostenuto che le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro tutelano anche i terzi; che in quanto tali sarebbero estranei all'area del rischio lavorativo. Il principio merita di essere ribadito anche in questa sede; ma ne va definita con miglior precisione la premessa. (…) In conclusione, ad avviso di questa Corte, dalla giurisprudenza che si è rammentata si trae che è ben possibile che nell'evento si sia concretizzato il rischio lavorativo anche se avvenuto in danno del terzo, [continua ..]

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