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Il giudice del patteggiamento puó subordinare la sospensione condizionale agli obblighi ex art. 165 co. 1 c.p.?

Argomento: Procedimenti speciali
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS.UU., 15 giugno 2022, n. 23400)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“1. Le questioni di diritto per le quali il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite sono le seguenti: prima questione: «Se, nell'applicare la pena su richiesta delle parti, il giudice possa subordinare d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. e, in particolare, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività pur in mancanza di esplicito consenso dell'imputato»; seconda questione: «Se il computo della durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività debba essere effettuato con riferimento solo al criterio dettato dall'art. 165, comma primo, cod. pen., di non superamento della durata della pena sospesa, ovvero anche con riferimento al criterio, di cui al combinato 5 disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen, e 54, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, della durata massima di sei mesi». 2. (…), in merito alla prima questione si registra (…) nella giurisprudenza di legittimità un contrasto in merito alla latitudine del potere del giudice che procede ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (…).2.1. Secondo un primo orientamento, decisamente maggioritario (…), in tale caso la richiesta di concessione del beneficio avanzata nel rito speciale dall'imputato implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve obbligatoriamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo (…). La deroga al principio generale dell'intangibilità dell'accordo viene altresì giustificata evidenziando come il carattere cogente della disposizione da ultima citata sia invero compatibile con lo stesso, in quanto proprio la dimensione obbligatoria dell'istituto configura l'imposizione come una conseguenza necessaria della richiesta di rinnovazione del beneficio e, pertanto, inclusa nell'orizzonte di adesione dell'imputato (…). Va, infine, evidenziato che, nell'ambito dell'orientamento in esame, non si registra, invece, unanimità di vedute sulla facoltà delle parti di estendere il negozio processuale anche alle prescrizioni cui dovrebbe essere subordinata la concessione della sospensione condizionale nell'ipotesi di cui al secondo comma [continua ..]

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