Argomento:
Erronea qualificazione del fattoSezione:
Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. II, 11 aprile 2022, n. 13923)
Stralcio a cura di Giulio Baffa
“2. Occorre considerare come la giurisprudenza di legittimità abbia ripetutamente affermato il principio secondo il quale in tema di patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, prospettata dalle parti e recepita dal giudice, è materia sottratta alla disponibilità delle parti stesse, con la conseguenza che, sul punto, è ammissibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, Sentenza n. 39526 del 17/10/2006, Rv. 235389-01).Tuttavia, sempre in tale ambito, si è precisato, con principio costante e ribadito anche di recente, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573-01; Sez. 1, Sentenza n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619 - 01). La mera lettura della sentenza e del capo d’imputazione allegato, oltre che del verbale di udienza dal quale emerge la formalizzazione dell’accordo intercorso tra le parti, rendono evidente l’assenza di qualsiasi errore manifesto, la mancanza di qualsiasi errore valutativo in diritto direttamente emergente dal testo della motivazione oggetto di censura, proponendo il ricorrente un postumo mero dissenso valutativo certamente non rilevante al fine di allegare l’effettiva ricorrenza di un errore manifesto.Deve, quindi, essere ancora una volta evidenziato che ricorre l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza solo nei casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, anche atteso che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444 c.p.p., comma 2, deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842-01)”.
» Per l'intero contenuto effettuare il login
inizio