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Esclusa l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di esercizio abusivo di una professione

(Cass. Pen., Sez. VI, 25 febbraio 2021, n. 7514)

stralcio a cura di Emanuele Sylos Labini

2. Dall'analisi della sentenza impugnata si evince che la Corte di appello ha in realtà inquadrato correttamente le caratteristiche strutturali del delitto di cui all'art. 348 c.p.. 2.1. Invero, il reato eventualmente abituale si differenzia da quello necessariamente abituale per il fatto che esso può realizzarsi indifferentemente con una singola e specifica condotta ovvero con la ripetizione nel tempo di distinte, analoghe condotte (Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, Halilovic, Rv. 268566). In tale prospettiva deve richiamarsi il costante orientamento secondo cui il reato di abusivo esercizio di una professione può assumere carattere istantaneo oppure essere commesso con una condotta reiterata, tale da qualificare la fattispecie in termini di abitualità (eventuale) (Sez. 2 n. 1931 del 18/01/2021, Bozzone, non massimata; Sez. 2, n. 26113 del 07/05/2019, Conoscenti, Rv. 276657; Sez. 5, n. 24283 del 26/02/2015, Bachetti; Rv. 263905; Sez. 6, n. 11493 del 21/10/2013, dep. 2014, Tosto, Rv. 259490; Sez. 6, n. 30068 del 02/07/2012, Pinori, Rv. 253272; Sez. 2, n. 43328 del 15/11/2011, Giorgini, Rv. 251376). 2.2. A fronte di ciò si rileva come l'unicità dell'atto, pur non impedendo il perfezionamento del reato, possa nondimeno incidere sull'applicazione dell'art. 131 bis c.p.: tale norma presuppone che sia ravvisabile la particolare tenuità dell'offesa e che non ricorra un comportamento abituale, quale quello connotato da condotte plurime, abituali e reiterate, con la conseguenza che la causa di non punibilità è esclusa non genericamente in presenza di un reato eventualmente abituale, ma in ragione dell'effettiva reiterazione della condotta tipica (Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, Halilovic, Rv. 268566; Sez. 6, n. 6664 del 25/01/2017, Ferretti, Rv. 269543; Sez. 3 n. 30134 del 05/04/2017, Rv. 270255). 2.3. Nel caso di specie la Corte di appello ha ravvisato in realtà l'abitualità della condotta dell'imputato, avendo ritenuto che il predetto, nella veste di titolare dell'agenzia, si avvalesse come istruttore di guida del (OMISSIS), sebbene costui non fosse in possesso dei requisiti previsti: in particolare la Corte, sulla base di quanto desunto dalle dichiarazioni del(OMISSIS), ha ritenuto che il (OMISSIS) fosse l'istruttore del predetto e avesse dunque indebitamente operato non solo in occasione dell'episodio culminato nel sinistro provocato dal giovane cliente dell'agenzia, con la [continua ..]

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