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Diffamazione e pena detentiva: c´è incompatibilità convenzionale

Argomento: Dei delitti contro l'onore

(Cass. Pen., Sez. V, 14 aprile 2021, n. 13993)

stralcio a cura di Pamela D'Oria

“3.1. (…) la giurisprudenza della Corte EDU (…) ha da tempo affermato (…) che l'irrogazione di una pena detentiva, ancorchè sospesa, per un reato connesso ai mezzi di comunicazione, può essere compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti garantita dall'art. 10 CEDU soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza; al di fuori di tali ipotesi, infatti, la stessa previsione di una pena detentiva ha un effetto dissuasivo ("chilling effect") nei confronti del giornalista nell'esercizio della libertà di espressione garantita dall'art. 10 CEDU (…) 3.2. In tale quadro interpretativo la Corte di Cassazione (…) aveva inizialmente affermato la legittimità "convenzionale"(…) dell'inflizione della pena detentiva in ipotesi di condanna per il delitto di diffamazione a mezzo stampa commesso mediante pubblicazione di una notizia falsa, configurandosi in tal caso una delle "ipotesi eccezionali" individuate dalla(…) Corte EDU (…). 3.3. (…) con la recente decisione del 2019, la Corte di Strasburgo ha ribadito che l'irrogazione di una pena detentiva, ancorchè sospesa o commutata, per un reato connesso ai mezzi di comunicazione, possa essere compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti garantita dall'art. 10 CEDU soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza(…). 3.4. In seguito all'ennesima pronuncia della Corte EDU, nella giurisprudenza di merito è stata sollevata (…) questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 595 c.p., comma 3 e L. n. 47 del 1948, art. 13, in relazione al parametro interposto di cui all'art. 117 Cost., ed all'art. 10 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea. Con l'ordinanza n. 131 del 26 giugno 2020 la Corte Costituzionale (…) ha rinviato di un anno la decisione, demandando al legislatore "la responsabilità di individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell'attività giornalistica", e, dall'altro, "di assicurare un'adeguata tutela della reputazione individuale" [continua ..]

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