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La condotta di partecipazione all´associazione mafiosa storica. La rilevanza della ‘affiliazione´ c.d. rituale

Argomento: Dei delitti contro l'ordine pubblico
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., SS.UU., 11 ottobre 2021, n. 36958)

stralcio a cura di Giulio Baffa 

“La questione di diritto per la quale i ricorsi sono stati rimessi alle Sezioni unite è la seguente: “Se la mera affiliazione ad un’associazione di stampo mafioso (nella specie ‘ndrangheta), effettuata secondo il rituale previsto dall’associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell’art. 416-bis c.p. e della struttura del reato” […]. Per definire i confini dei requisiti minimi di riconoscibilità e di punibilità della condotta di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso, è necessario partire dalla nozione normativa dell’art. 416-bis c.p., comma 1, e dalla sua concretizzazione giurisprudenziale, tesa, in aderenza ai principi costituzionali di tipicità, materialità, offensività, nonché all’ulteriore principio di proporzionalità tra pena e previsione legale di punibilità (art. 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), a rendere più chiaro e percepibile il contenuto del precetto […]. 4.3. Rispetto all’associazione a delinquere semplice, nell’associazione di stampo mafioso si attua un’inversione del rapporto tra mezzi e fini. Infatti, mentre per l’associato comune il compimento dei delitti costituisce il fine dell’associarsi, per l’associato mafioso l’attività delinquenziale rappresenta il mezzo per il perseguimento di un obiettivo più ambizioso, consistente nel controllo stabile di un segmento della vita sociale onde garantirsi l’arricchimento parassitario. Ciò implica la possibilità che alcuni soggetti aderiscano all’associazione mafiosa non direttamente in vista del compimento dell’attività delinquenziale, bensì soltanto per partecipare alla suddivisione dei profitti (è il caso non infrequente dell’imprenditore colluso) ovvero per realizzare una duratura supremazia territoriale su ogni genere di attività, offrendo in modo stabile contributo per il mantenimento in vita dell’associazione ed ottenendone in cambio vantaggi di vario genere.[…] Inoltre, con l’art. 416 c.p. il legislatore individua un reato associativo “puro”, dal momento che per la sua configurazione è necessaria esclusivamente [continua ..]

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