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Riduzione in schiavitù: per la Cassazione è sufficiente una compromissione della libertà di autodeterminazione della vittima

Argomento: Riduzione in schiavitù
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. V, 24 gennaio 2022, n. 2674)

Stralcio a cura di Pamela D'Oria

“2.2. [La] giurisprudenza di legittimità (…) ai fini della configurabilità dello stato di soggezione rilevante per l'integrazione del reato di riduzione in schiavitù richiede una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, anche indipendentemente da una totale privazione della libertà personale (…); è, dunque, sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini dell'integrazione della norma incriminatrice, sicchè lo stato di soggezione continuativa - richiesto dall'art. 600 c.p. - deve essere rapportato all'intensità del vulnus arrecato all'altrui libertà di autodeterminazione, nel senso che esso non può essere escluso qualora si verifichi una qualche limitata autonomia della vittima, tale da non intaccare il contenuto essenziale della posizione di supremazia del soggetto attivo del reato (…); sicchè risponde del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù anche colui che sfrutta la prostituzione della persona offesa eccedendo il normale rapporto di meretricio (…).Ai sensi dell'art. 600 c.p., il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù è integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta (…) di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (comma 1). Quest'ultima fattispecie configura un reato di evento a forma vincolata in cui l'evento, consistente nello stato di soggezione continuativa in cui la vittima è costretta a svolgere date prestazioni, e deve essere ottenuto dall'agente alternativamente, tra l'altro, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità (comma 2). Da tale combinato disposto deriva che, perchè sussista la costrizione a prestazioni (…) tale da integrare il reato di riduzione in schiavitù è sufficiente l'approfittamento di una situazione di inferiorità della vittima da parte dell'autore. A [continua ..]

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