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Pratica rituali magici prospettando pericoli e procurandosi ingiusti profitti: è truffa e non abuso della credulità popolare

Argomento: Delitti contro il patrimonio mediante frode
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. II, 2 marzo 2022, n. 7513)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“2.1. (…) Quanto al primo motivo, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, integra il delitto di cui all’art. 640 c.p., comma 2, n. 2 e non la fattispecie di abuso della credulità popolare - depenalizzata dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 -, il cui elemento costitutivo e differenziale si individua nel turbamento dell'ordine pubblico e nell'azione rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone, il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell'esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo credere loro di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l'ingiusto profitto consistente nell'incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime (Sez. 2, n. 49519 del 29/11/2019, Rv. 278004 - 01). Correttamente, pertanto, nel caso in esame la corte di merito ha ritenuto di qualificare i fatti ex art. 640 c.p. avuto riguardo all'assenza di comunicazioni nei confronti di un numero indeterminato di soggetti ed ai specifici pericoli che il ricorrente aveva rappresentato alle persone offese che attenevano persino al rischio di morte, convincendo così la vittima a versare somme di denaro. (…)”

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