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Riconosciuta all'imputato la facoltà di chiedere nuovamente la messa alla prova in caso di contestazione di un reato concorrente

Argomento: Sospensione del procedimento con messa alla prova
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 14 giugno 2022, n. 146)

Stralcio a cura di Giulio Baffa 

“1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova, relativamente al reato concorrente oggetto di nuova contestazione. 1.1. (…) Nel momento della nuova contestazione dibattimentale, il termine per avanzare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all’art. 168-bis del codice penale è sempre già spirato. Tale istanza, infatti, deve essere di regola formulata prima dell’apertura del dibattimento di primo grado (art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen.). Secondo il rimettente, tuttavia, precludere l’accesso alla messa alla prova a seguito della contestazione suppletiva di reati connessi violerebbe: - l’art. 24 Cost., in quanto la richiesta di riti alternativi, tra cui va annoverata anche la sospensione del procedimento con messa alla prova, costituirebbe una tra le più qualificanti modalità con le quali si esplica l’esercizio del diritto di difesa; - e l’art 3 Cost., perché l’imputato verrebbe irragionevolmente discriminato (…) in conseguenza della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione circa le risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero. Le questioni sono fondate. 2.1. Una fitta serie di pronunce di questa Corte ha adeguato il principio di fluidità dell’imputazione, che costituisce un dato caratterizzante del nostro sistema processuale anche in sede dibattimentale, al diritto di difesa presidiato dall’art. 24 Cost. quale «principio supremo» dell’ordinamento costituzionale» (sentenze n. 18 del 2022, n. 238 del 2014, n. 232 del 1989 e n. 18 del 1982). In particolare, tali pronunce hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentono all’imputato l’accesso a riti alternativi nell’ipotesi di nuove contestazioni, progressivamente superando (…) l’originaria distinzione tra nuove contestazioni dibattimentali cosiddette “patologiche” e nuove contestazioni [continua ..]

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