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Oltraggio a pubblico ufficiale: le “più persone” possono essere anche altri pubblici ufficiali

Marco Misiti 

Con la sentenza ora in commento, il giudice di legittimità torna a pronunciarsi sulla controversa fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all’art. 341-bis c.p. La problematica ha ancora una volta avuto ad oggetto la possibilità di inquadrare il pubblico ufficiale ­ non diretto destinatario dell’offesa ­ fra le più persone la cui presenza integra elemento costitutivo del reato.

 

Il caso concreto esaminato nella pronuncia consisteva nelle parole offensive rivolte dall’imputato nei confronti di un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, mentre quest’ultimo scortava il fratello del ricorrente nel locale docce, e pronunciate alla presenza di un ulteriore appartenente al medesimo Corpo.

 

Una chiara esposizione della predetta questione necessita di una breve premessa circa gli elementi costitutivi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, così come descritti nella nuova formulazione introdotta dalla legge n. 94 del 2009.

 

La fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale era originariamente vietata e punita dall’art. 341 c.p. La citata disposizione venne abrogata con l’art. 18 della legge n. 205 del 1999, in quanto ritenuta una manifestazione del regime autoritario che diede vita al Codice Rocco[1].

 

Esigenze di sicurezza e di tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione hanno spinto il legislatore, a una decina d’anni dalla abrogazione e con la legge n. 94 del 2009, a conferire nuovamente rilevanza penale alla condotta di oltraggio a pubblico ufficiale. Tuttavia, le criticità sperimentate nella vigenza della vecchia formulazione hanno indotto il legislatore a fissare ulteriori condizioni per l’integrazione del reato.

 

La finalità perseguita dal legislatore con la citata modifica normativa è stata quella di elevare la condotta di oltraggio di cui all’art. 341-bis c.p. da un rapporto privato-pubblico ufficiale a quello privato-Pubblica Amministrazione[2].

 

Innanzitutto, è stato previsto che la condotta debba essere lesiva dell’onore e del prestigio in via cumulativa, e non in via alternativa. Inoltre, l’offesa deve presentare il carattere della pubblicità, ossia la condotta deve avvenire «in luogo pubblico o aperto al pubblico» e «in presenza di più persone».

 

Le più recenti pronunce[3] della Corte di Cassazione si sono focalizzate su quest’ultimo requisito e, in particolare, in merito al quando e a quali condizioni un pubblico ufficiale possa risultare una delle citate «più persone».

 

Nel caso in esame, il giudice di legittimità ha innanzitutto evidenziato il linguaggio prescelto dal legislatore: il termine ««persona» utilizzato nell’art. 341-bis c.p. ha una portata più ampia del termine “civile” e, perciò, può ricomprendere anche un pubblico ufficiale.

 

Il Collegio giudicante precisa immediatamente che tale pubblico ufficiale, per poter essere effettivamente considerato estraneo alla offesa alla «considerazione sociale e alla autorevolezza della Pubblica Amministrazione», non deve compiere l’atto d’ufficio che ha scatenato la condotta oltraggiosa, né eseguire le «pubbliche funzioni in corso di svolgimento» al momento del fatto.

 

La citata interpretazione, secondo il giudice di legittimità, è quella più in linea con la portata testuale della disposizione e con l’esigenza di tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione, poiché solo i pubblici ufficiali non direttamente coinvolti nell’atto compiuto possono essere considerati soggetti «terzi» la cui presenza integra il requisito della pubblicità.

 

Nel caso concreto, il giudice di legittimità ha rilevato che dalla relazione di servizio non risultava che l’agente non destinatario della condotta offensiva fosse intervenuto a supporto della guardia carceraria. Di conseguenza, tale agente poteva essere considerato estraneo alla attività pubblica svolta e, perciò, una delle «più persone» previste dall’art. 341-bis c.p.

 

I principi elaborati nella sentenza annotata sono sicuramente apprezzabili, anche se risultano opportune alcune osservazioni circa i termini impiegati.

 

Infatti, la pronuncia in esame non chiarisce con esattezza quale sia il criterio da adottare ai fini del giudizio di estraneità. In particolare, in tale sentenza il giudice di legittimità richiama a volte le funzioni svolte dal pubblico ufficiale, a volte l’atto d’ufficio che viene compiuto dal pubblico ufficiale.

 

In alcune parti della sentenza questi concetti sono anche affiancati. Infatti, il giudice di legittimità afferma che «la presenza di plurimi pubblici ufficiali» non preclude la rilevanza penale del fatto ai sensi dell’art. 341-bis c.p., laddove «i soggetti presenti, pur riconducibili alla medesima articolazione della Pubblica Amministrazione, stiano svolgendo, in concreto, funzioni ed atti di natura diversa». 

 

Per quanto la questione possa apparire meramente terminologica, la focalizzazione sul compimento del singolo atto d’ufficio o sulla funzione concretamente svolta può influenzare l’ampiezza del concetto di pubblico ufficiale estraneo all’offesa e, di conseguenza, dell’area del penalmente rilevante.

 

È innegabile che i termini «funzione» e «atto» acquistano un proprio e diverso significato all’interno della fattispecie descritta nell’art. 341-bis c.p.

 

Infatti, l’atto consiste nel singolo e concreto comportamento realizzato dal pubblico ufficiale o, come si è detto, «l’applicazione puntuale di un potere ad una realtà».

 

Diversamente, il concetto di funzione consiste, a seconda della definizione che gli si vuole attribuire, nei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel «rapporto tra una serie […] di atti e il risultato pratico che essi ottengono» o ancora nella «concretizzazione del potere in un atto[4]».

 

Banalizzando la distinzione, si può affermare che mentre la funzione indica i poteri attribuiti al pubblico ufficiale, l’atto consiste nella concretizzazione di quel potere in uno specifico comportamento.  

 

Un esempio può meglio sintetizzare i concetti e le problematiche finora elencate. Si pensi al caso in cui tre pubblici ufficiali stiano svolgendo la medesima funzione ­ per esempio, l’accertamento di infrazioni del Codice della strada su via Belsito ­ ma solamente uno di essi rediga l’atto di accertamento dell’infrazione che dà adito alla condotta oltraggiosa del privato.

 

In tale esempio, se si fa riferimento alla funzione svolta, il pubblico ufficiale non può essere considerato estraneo. Se invece si fa riferimento all’atto compiuto, il pubblico ufficiale risulta una delle «più persone» presenti al momento del fatto.

 

È opportuno precisare che, in via astratta, entrambe le ricostruzioni sono argomentabili e sostenibili.

 

La prima ricostruzione interpretativa può trovare fondamento nella valorizzazione della fattispecie alla luce del bene giuridico tutelato. Infatti, se si guarda al buon andamento ex art. 97 Cost. sotto forma del prestigio della Pubblica Amministrazione, tale bene giuridico subisce una lesione solo se ad assistere alla condotta offensiva sia un pubblico ufficiale che non svolge le funzioni della Pubblica Amministrazione oltraggiata. Non a caso la norma incriminatrice richiede che la condotta sia stata rivolta al pubblico ufficiale «a causa o nell’esercizio delle sue funzioni».

 

La seconda lettura alternativa, la quale indica l’atto compiuto come criterio di individuazione della estraneità del pubblico ufficiale, mette in evidenza il contesto spazio-temporale in cui si verifica la condotta oltraggiosa. Quest’ultima, infatti, deve avvenire mentre il pubblico ufficiale «compie un atto d’ufficio».

 

In conclusione, è orientamento ormai in via di cristallizzazione quello per cui il pubblico ufficiale può essere considerato una delle più persone presenti alla condotta oltraggiosa ex art. 341-bis c.p. Tuttavia, sarebbe più che opportuno un intervento chiarificatore circa il criterio di riferimento da adottare al fine dell’accertamento della sussistenza del requisito della pubblicità.

 

 

[1] Sul punto, si rinvia per un approfondimento a S. Prandi, Il delitto di oltraggio tra evoluzione normativa e pronunce della Corte costituzionale, in Studium Iuris, n. 9/2020, 999 ss.

[2] Così S. Braschi, L’evoluzione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale tra offensività e ragionevolezza della tutela penale, in Diritto penale e processo, 1/2022, 89 ss.

[3] In particolare, si segnalano le sentt. Sez. VI, 2 agosto 2021, n. 30136; Sez. VI, 30 marzo 2022, n. 11820; Sez. VI, 02 maggio 2022, n. 17131.

[4] Le affermazioni sono riprese da F. Benvenuti, Funzione amministrativa, procedimento e processo, in Rivista trimestrale di Diritto Pubblico, 1952, 118 ss., riedito in Diritto & Conti, 1/2021, 244 ss.

Argomento: Oltraggio a pubblico ufficiale
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 6 aprile 2022, n. 13155)


Stralcio a cura di Ilaria Romano

“2. (…) [S]i rileva che la Corte di appello ha deciso conformemente ai principi enunciati da questa Suprema Corte in ordine alla configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341-bis cod. pen.2.1. La relativa fattispecie è integrata dall'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale, mentre egli compie un atto d'ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, e richiede inoltre che il fatto avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone.La norma delinea dunque un reato alla cui definizione concorrono le circostanze del luogo pubblico o aperto al pubblico e della presenza di più persone (…).Con riferimento al primo profilo, è pacifico che la cella e gli ambienti penitenziari siano da considerarsi «luogo aperto al pubblico», in quanto non sono in possesso dei detenuti, privi di «ius excludendi alios», ma nella completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto (…).Con riguardo, invece, al requisito della pluralità delle persone, si rendono necessarie alcune precisazioni, soprattutto alla luce della nuova formulazione del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. e delle recenti pronunce di legittimità.Si è, a tal proposito, correttamente sottolineato come le «più persone» possano essere rappresentate non solo da civili, di per sé normalmente estranei alla Pubblica Amministrazione, ma anche da pubblici ufficiali, purché questi ultimi «si trovino sul posto non in quanto intenti al compimento dell'atto d'ufficio che ha generato o nel cui contesto si è realizzata la condotta oltraggiosa» (…).In altre parole, ai fini della configurabilità della fattispecie, è necessario che l'offesa oltraggiosa coinvolga soggetti - civili o pubblici ufficiali - estranei «alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento, atteso che solo in tali condizioni può crearsi il pericolo alla considerazione sociale ed all'autorevolezza della Pubblica Amministrazione».Pertanto, «allorché le espressioni oltraggiose siano rivolte verso uno, anziché verso tutti i pubblici ufficiali impegnati nel compimento dell'atto d’ufficio "scatenante" la reazione offensiva, non può dirsi prodotta la lesione o [continua ..]

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