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Cambia il microchip al cane smarrito: è riciclaggio

Argomento: Delitti contro il patrimonio mediante frode
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. II, 21 marzo 2022, n. 9533)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“3.1. (...) I giudici di merito hanno chiarito le ragioni per cui doveva ritenersi dimostrato che l'imputato, al fine di ostacolare la individuazione della provenienza delittuosa del cane di razza pastore tedesco a pelo lungo chiamato (…) contraddistinto con il microchip (…) sottratto al proprietario (…), aveva sostituito il microchip apponendovi quello con il numero (…) corrispondente ad un pastore tedesco a pelo corto già di proprietà dell'imputato di nome (...), così risultando integrato il reato di riciclaggio.La corte territoriale ha evidenziato come numerosi dati istruttori deponevano nel senso della sostituzione del microchip del cane di proprietà della parte civile, valutando unitariamente una serie di elementi indiziari quali: la condotta dell' animale che aveva manifestato di riconoscere i padroni signori (…), estrinsecando chiari segni di affetto; il fatto che si era avvicinato al recinto allorquando era stato chiamato con il suo nome “(…)”; i comportamenti anomali dell' imputato allorquando il (…) aveva mostrato di avere riconosciuto il cane suddetto culminati con l' affermazione [che] tale cane era in vendita per un prezzo esorbitante; il fatto che il veterinario, in un primo momento, dopo accurate indagini non aveva rinvenuto alcun microchip sull' animale trovato presso il canile dell' imputato; la ricomparsa di un microchip poche ore dopo detta visita la sparizione dell' animale dopo che l'imputato era stato edotto dalle forze dell’ordine della necessità di ulteriori accertamenti, cane asseritamente fuggito nonostante si trovasse in un canile con muri alti almeno due metri; gli esiti dell'esame del DNA sul pelo dell’animale nella disponibilità dell' imputato effettuati tramite comparazione con il sangue dei genitori del cane (…) che avevano confermato trattarsi del pastore tedesco di proprietà del (…).In ordine alla configurabilità del reato contestato deve essere ricordato che il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen. è integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma, altresì, secondo la testuale dizione contenuta nella norma, "da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l’identificazione" dell'origine delittuosa del bene.Nell'interpretare detta seconda parte del primo comma dell'art. 648 [continua ..]

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