Argomento:
Delitti contro il patrimonioSezione:
Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. II, 13 luglio 2022, n. 27023)
Stralcio a cura di Ilaria Romano
“2.1 (…) [I]n tema di truffa "on line", è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete (…), esplicitando con completezza motivazionale le ragioni dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento anche al riconoscimento di detta aggravante (l'indagato ha sempre occultato la propria identità in modo certosino, utilizzando nei contatti via mail generalità false che riconducevano ad un sedicente avvocato (…); i rari contatti telefonici non sono mai stati affiancati da incontri in presenza; gli istituti previsti dal codice di procedura civile per la liquidazione giudiziale dei compendi immobiliari pignorati - offerta, partecipazione all'asta e vendita on line - sono stati strumentalizzati per schermare l'identità dell'agente e per consentirgli di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta fraudolenta; la possibilità di utilizzare siti web istituzionali (…) dai quali i potenziali acquirenti potevano recuperare informazioni sui beni d'interesse e scaricare la modulistica di riferimento ha evitato di sottoporre il prodotto ad un efficace controllo preventivo; le opportunità decettive offerte dalla rete ha determinato una specifica situazione di vantaggio (…), agevolando tutta la fase delle truffe, dall'adescamento delle vittime al versamento delle somme, in un rapporto "virtuale" che si è protratto negli anni senza che mai costui venisse individuato).A fronte di tale valutazione in fatto, immune da vizi logici, l'alternativa lettura dei dati d'indagine da parte della difesa, deve senz'altro ritenersi preclusa in sede di legittimità.2.2 L'analisi del Tribunale circa il riscontro dei requisiti dell'autoriciclaggio è rigorosa, puntuale ed apprezzabile nell'interpretazione della normativa di riferimento, correttamente applicata al caso in esame, di acquisto di moneta virtuale (bitcoin) con il denaro provento delle truffe. (…) Ha evidenziato innanzitutto che il ricorrente ha provveduto a curare immediatamente il trasferimento di somme non appena accreditate - senza mai riscuoterle - attraverso disposizioni on line in favore di altro conto tedesco intestato alla piattaforma di scambio di bitcoin, per il successivo acquisto di valuta virtuale il cui impiego finale [continua ..]
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