Argomento:
Convenzione EDUSezione:
Corte EDU
(Corte EDU, Sez. I, 10 novembre 2022, causa I.M. e altri c. Italia - ric. n. 25426/20)
Stralcio a cura di Giulio Baffa
"I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONEI ricorrenti, che affermano di essere vittime di violenze domestiche, contestano alle autorità di non aver adottato le misure necessarie e appropriate per proteggerli, sebbene fossero state avvisate varie volte della mancanza di sicurezza degli incontri tra la seconda ricorrente e il terzo ricorrente e il loro padre violento, tossicodipendente e alcolizzato. In effetti, secondo loro, tali incontri non si sono svolti nella forma «rigorosamente protetta» prescritta dal tribunale, e l'omissione delle autorità a tale riguardo li ha esposti a nuove violenze.Inoltre, la prima ricorrente lamenta di essere stata definita «genitore non collaborativo» e, di conseguenza, che la sua responsabilità genitoriale sia stata sospesa soltanto perché, a suo parere, aveva voluto proteggere i suoi figli evidenziando la mancanza di sicurezza degli incontri. La prima ricorrente afferma, inoltre, che le sue argomentazioni non sono state prese in considerazione, e che ha subìto una vittimizzazione secondaria. I ricorrenti invocano gli articoli 3 e 8 della Convenzione. (…).Sulla dedotta violazione dell’articolo 8 nei confronti della seconda ricorrente e del terzo ricorrenteLa questione che si pone nel caso di specie è se, tenuto conto dell’ampio margine di apprezzamento di cui disponeva, lo Stato convenuto abbia garantito un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco, fermo restando che l’interesse superiore del minore deve prevalere. (…) Per quanto riguarda i minori, che sono particolarmente vulnerabili, i dispositivi creati dallo Stato per proteggerli da atti di violenza che rientrano nelle previsioni degli articoli 3 e 8 devono essere efficaci e includere misure ragionevoli volte a impedire i maltrattamenti di cui le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza, nonché una prevenzione efficace che metta i minori stessi al riparo da forme così gravi di violazione dell'integrità della persona (…). Tali misure devono essere volte a garantire il rispetto della dignità umana e la protezione dell'interesse superiore del minore (…).La Corte osserva che, nonostante la decisione del tribunale per i minorenni che autorizzava degli incontri in forma rigorosamente protetta e in presenza di uno psicologo, tali incontri non hanno avuto luogo secondo le [continua ..]
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