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Truffa contrattuale: il momento consumativo del delitto deve individuarsi nell´inadempimento dell´acquirente
Argomento: Delitti contro il patrimonio mediante frode
Sezione: Sezione Semplice
“2.2 Il secondo motivo del ricorso, (…) per il quale - nell'ipotesi di truffa contrattuale caratterizzata da raggiro consistito nella consegna in pagamento di assegni postdatati poi rivelatisi insoluti - la consumazione del reato si integrerebbe al momento della consegna della merce e non della scadenza degli assegni, prospetta enunciati ermeneutici non condivisibili da questo collegio (…). Ed invero, il momento consumativo del delitto si riconosce (…) quando si verificano tutti gli elementi strutturali previsti e l'offesa al bene giuridico si realizza nella completa estensione, (…). Per individuare la data di consumazione del delitto di cui all'art. 640 cod. pen., (…), bisogna verificare che gli elementi oggettivi (e, dunque, la condotta dell'agente consistente nell'induzione in errore, tramite artifici e raggiri, del soggetto passivo; l'evento del danno patrimoniale corrispondente all'ingiusto profitto ed il nesso eziologico tra gli stessi intercorrente) nonché l'elemento psicologico del dolo si siano tutti verificati e che sia stata raggiunta la piena estensione dell'offesa ad entrambi i beni giuridici tutelati, il patrimonio e la libera formazione del consenso in seno alla persona offesa. Trattandosi, (…), di truffa contrattuale, il tempus commissi delicti non può essere individuato in via preventiva ed astratta: è, (…), indispensabile muovere (…), dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale, dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato in concreto l'effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del loro prodursi (…). (…) La perdurante condotta truffaldina dell'odierno ricorrente - consistita nell'aver dapprima acquisito la fiducia del venditore adempiendo ai pagamenti dei precedenti rapporti contrattuali di modico valore e nell'aver successivamente concluso un contratto di più ingente valore, consegnando in pagamento e/o a garanzia una molteplicità di assegni, di cui alcuni correttamente incassati ed altri postdatati, privi di copertura e/o con firma irregolare - è stata tale da indurre più volte la persona offesa in errore: non solo al momento della originaria conclusione del contratto, ma anche successivamente, riuscendo di volta in volta a modificare gli accordi in ordine alle modalità di consegna e pagamento. [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. II, 31 maggio 2022, n. 21250)
Stralcio a cura di Lorenzo Litterio
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