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Messa alla prova: può essere concessa più di una volta?
Argomento: Illegittimità costituzionale
Sezione: Corte Costituzionale
“1.– (…), il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di (…) ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui, disponendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta, non prevede che l’imputato ne possa usufruire per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso (…).2.1.1.– Il rimettente chiarisce di dover decidere sulla richiesta, formulata dalla difesa degli imputati, di sospensione del procedimento con messa alla prova. Dal momento che gli interessati hanno già fruito del beneficio in una occasione anteriore, il giudice a quo osserva che l’accoglimento della richiesta è allo stato impedito dal tenore letterale del censurato art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., che vieta di concedere più di una volta la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il rimettente aggiunge, (…), che il difensore degli imputati ha sottolineato, da un lato, che i fatti per i quali gli stessi sono ora rinviati a giudizio sarebbero stati commessi in epoca coeva al reato relativamente al quale sono già stati ammessi, con esito positivo, alla sospensione del procedimento con messa alla prova; e, dall’altro, che i reati per i quali ora è processo appaiono avvinti da un medesimo disegno criminoso rispetto a quello ormai estinto in esito alla esperita messa alla prova. (…). 3.– La questione è fondata. 3.1.– Cuore dell’articolata motivazione dell’unica censura svolta dal rimettente è la constatazione dell’irragionevole disparità di trattamento tra l’imputato cui tutti i reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso vengano contestati nell’ambito di un unico procedimento, nel quale egli ha la possibilità di accedere al beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, e l’imputato nei cui confronti l’azione penale venga inizialmente esercitata solo in relazione ad alcuni di tali reati, e che si veda contestare gli altri, per effetto di una scelta discrezionale del pubblico ministero o di [continua ..]
Sezione: Corte Costituzionale
(C. Cost., 12 luglio 2022, n. 174)
Stralcio a cura di Lorenzo Litterio
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