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Accertamento non ripetibile: è sufficiente che il soggetto sia raggiunto da indizi di reità?

Argomento: Attività del Pubblico Ministero
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. IV, 4 maggio 2021, n. 16819)

Stralcio a cura di Pamela D’Oria

“2. (…) secondo l'univoca giurisprudenza di questa Corte "L'avviso relativo all'espletamento di un accertamento tecnico non ripetibile, con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva, deve essere dato anche alla persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato oggetto delle indagini" (…).3. (…) nel caso di specie, la Corte territoriale nel respingere il motivo di appello con il quale si faceva valere la nullità dell'accertamento irripetibile per non avere il pubblico ministero provveduto a dare avviso agli attuali imputati, si sofferma sull'assenza dell'obbligo di informare i ricorrenti, al momento della disposizione dell'autopsia da parte del pubblico ministero, non essendo i medesimi ancora iscritti nel registro degli indagati, né essendo risolto il dubbio in merito alla sussistenza di un fatto valutabile come ipotesi di reato.4. Si tratta di una motivazione che elude i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità - che ha esteso la garanzia prevista dall'art. 360 c.p.p., comma 1, anche a colui che, pur non essendo iscritto al registro degli indagati, appaia come possibile autore del reato, in quanto raggiunto da indizi di reità - semplicemente affermando che l'indicazione nominativa, contenuta nella denuncia presentata (…) da parte dei familiari della persona offesa, non obbligava il pubblico ministero all'iscrizione al registro "noti", non essendo ciò previsto neppure quando la comunicazione della notizia di reato interviene da parte di un pubblico ufficiale. E ciò perché spetta a quest'ultimo, titolare esclusivo del potere di iscrizione, determinarsi in tal senso, avendo il ritardo nel trasferimento dal registro "ignoti" a quello "noti" o sinanco l'omissione, al più, rilievo disciplinare, dovendosi, invece, escludere ogni ricaduta sulla validità degli atti di indagine, perché altrimenti si aprirebbe la strada ad abusi connessi a denunce infondate.5. Ora, una simile restrittiva interpretazione del disposto dell'art. 360 c.p.p., comma 1, soffre della mancata considerazione delle garanzie riconosciute dall'ordinamento in favore non solo di coloro che sono indagati, ma, secondo i principi enucleati dalla Suprema Corte, anche di coloro che pur non essendolo formalmente, in quanto non ancora iscritti all'apposito registro, [continua ..]

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