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La mancata diligenza dell´autorità giudiziaria italiana nel corso delle indagini preliminari nei casi di violenza domestica integra la violazione dell´art. 3 CEDU

Argomento: Convenzione EDU
Sezione: Corte EDU

(Corte Edu, Sez. I, 7 luglio 2022, causa M.S. c. Italia - ric. n. 32715/19)

Stralcio a cura di Giulio Baffa

"(…) SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONELa ricorrente afferma che le autorità italiane, sebbene fossero state informate varie volte della violenza di suo marito, non hanno adottato le misure necessarie e appropriate per proteggerla contro il pericolo, a suo avviso reale e noto, e non hanno impedito la perpetrazione di altre violenze domestiche. Essa rammenta che vari procedimenti sono caduti in prescrizione a causa della loro durata e che alcuni sono tuttora in corso. A suo parere, le autorità si sono pertanto sottratte ai loro obblighi positivi sanciti dagli articoli 2, 3, 8 e 13 della Convezione. (…)Ora, tenuto conto della sua giurisprudenza e della natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, la Corte ritiene che le questioni sollevate nel caso di specie debbano essere esaminate soltanto dal punto di vista degli obblighi positivi e procedurali dell’articolo 3 della Convenzione (…). Nella fattispecie, la ricorrente ha subìto, da parte di (...), delle violenze che sono state verbalizzate l’8 ottobre 2008 dall’ospedale e dalla polizia. È stata colpita alla testa e in altre parti del corpo con un bastone, e ha riportato un trauma cranico e delle ferite multiple (…).Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il trattamento denunciato abbia oltrepassato la soglia di gravità prevista dall’articolo 3 della Convenzione. (…)La Corte osserva che, da un punto di vista generale, il quadro giuridico italiano era idoneo ad assicurare una protezione contro atti di violenza che possono essere commessi da privati in una determinata causa. Essa osserva, inoltre, che l’ampia serie di misure giuridiche e operative disponibili nel sistema legislativo italiano offriva alle autorità interessate una varietà sufficiente di possibilità adeguate e proporzionate rispetto al livello di rischio esistente nel caso di specie. (…).La Corte ritiene che sia opportuno distinguere tra due periodi distinti: il primo va dal 19 gennaio 2007, giorno dell’aggressione con il coltello, al 21 ottobre 2008, giorno in cui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti di (...), e il secondo va dal 21 ottobre 2008 fino alla presentazione del ricorso nel 2019.Per quanto riguarda il primo periodo, la Corte constata che le autorità si sono sottratte al loro dovere di effettuare una valutazione [continua ..]

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