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Caso Cucchi. Concorso di persone nell'omicidio preterintenzionale: il nesso eziologico è interrotto dalla causa sopravvenuta inedita

Argomento: Nesso di causalità
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. V, 9 maggio 2022, n. 18396)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“6.5 (…) Per il costante insegnamento di questa Corte di legittimità è del tutto ammissibile la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie, quando le parti del narrato ritenute veritiere, reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessario, e non sussista interferenza fattuale e logica (…) con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto (…). 7.3 (…) [I] giudici del merito non hanno escluso (…) le negligenti omissioni dei sanitari ed il progressivo indebolimento dell'organismo del (…). Più semplicemente hanno evidenziato come tali circostanze (…) non abbiano effettivamente deviato l'originaria serie causale, (...).7.4 (…) [I]l collegamento causale tra l'azione lesiva imputata e l'evento che ne è derivato non è interrotto dalla intermedia omissione della condotta che sarebbe stata in ipotesi idonea ad evitare la produzione dell'evento medesimo, qualora questa non costituisca un fatto imprevedibile ovvero uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale (…)7.5 (…) [I]l nesso causale tra condotta ed evento si interrompe quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile (…) incongruo rispetto al rischio (…) attivato dalla condotta originaria (…). (…) [L]a Corte non ha escluso (…) che gli accadimenti successivi alla causazione delle lesioni riportate dal Cucchi abbiano influito sul decorso causale, ma ha (…) sostenuto che il decesso di quest'ultimo ha costituito la concretizzazione proprio del pericolo determinato dalla condotta lesiva, negando che tali accadimenti abbiano generato un rischio inedito rispetto a quello originariamente determinato dagli imputati (…).7.7 (…) [S]ulla sussistenza del nesso di causalità, le censure del ricorrente attingono (…) anche il tema dell'elemento soggettivo. (…) [L]'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale (…) è costituito (…) unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato. (…) [L]a valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento (…) è nella stessa previsione legislativa (…). 8.3 (…) [L]a [continua ..]

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