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Il momento consumativo del reato di malversazione a danno dello Stato

Argomento: Reati contro la pubblica amministrazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 8 luglio 2022, n. 32827)

Stralcio a cura di Giovanni de Bernardo 

(…) 2. La questione che il ricorso pone attiene alla individuazione del momento consumativo del reato di malversazione a danno dello Stato che, come chiarito da Sez. U., n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, può essere commesso sia attraverso una mera omissione sia attraverso una destinazione dei fondi pubblici ottenuti a fini privati o, comunque, diversi da quelli da quelli perseguiti dall'ente erogante. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il delitto di malversazione a danno dello Stato è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui le sovvenzioni, i finanziamenti o i contributi pubblici vengono distratti dalla destinazione per cui sono erogati (…). Va, tuttavia, evidenziato che le pronunce che hanno affermato tale principio sono pervenute a conclusioni non pienamente simmetriche in relazione alle fattispecie concrete in cui l'atto di concessione dell'erogazione prevedeva un termine per la realizzazione delle opere o delle attività di pubblico interesse. In termini favorevoli alla rilevanza di detto termine ai fini della consumazione del reato si è pronunciata Sez. 6, n. 40375 del 2002, Cataldi. In tale sentenza la Corte ha affermato che, poiché il reato previsto dall'art. 316-bis c.p. ha come scopo quello di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, attuate non destinando i fondi ottenuti alle finalità per le quali essi sono stati erogati, il reato si perfeziona non nel momento in cui il finanziamento viene erogato o in quello in cui i fondi vengono in ipotesi impiegati per altro scopo, ma nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti. Ad avviso della Corte, dunque, il momento consumativo del reato si identifica nel momento in cui possa ritenersi accertato che l'agente, non avendo compiutamente realizzato l'opera o l'attività prevista nell'atto di erogazione, destina le somme ad altra attività. (…) A diversa conclusione e', invece, pervenuta Sez. 6, n. 40830 del 03/06/2010, Marani, in cui la Corte, muovendo dal presupposto che l'art. 316-bis c.p. sanziona l'inadempimento dell'obbligazione di destinare i fondi pubblici alla realizzazione di opere o attività di pubblico interesse per cui sono stati assegnati, ha affermato che il reato si perfeziona e si consuma nel momento in cui si verifica tale inadempimento, non essendo ipotizzabile, in ragione della [continua ..]

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