home / Archivio / Diritto Penale raccolta del 2024 / In caso di sequestro probatorio di dispositivi elettronici, poi restituiti all'avente diritto ..

indietro stampa contenuto leggi libro


In caso di sequestro probatorio di dispositivi elettronici, poi restituiti all'avente diritto all´esito dell´estrazione di "copia forense", è ammissibile la richiesta di riesame finalizzata alla verifica della proporzionalità del mezzo di ricerca della prova rispetto alla compressione di dati personali non rilevanti a fini investigativi nel solo caso in cui sia dimostrata la sussistenza di un interesse concreto ed attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta

Argomento: Misure cautelari reali
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. II, 10 ottobre 2024, n. 37409)

Stralcio a cura di: Claudia Scafuro

"Con ordinanza in data 11 aprile 2024, a seguito di giudizio di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse di OMISSIS avverso il decreto del Pubblico Ministero in data 26 luglio 2023 con il quale era stato disposto il sequestro probatorio di un telefono cellulare marca Samsung Mod. Galaxy 21 con IMEI (Omissis), di una scheda sim (Omissis) e di un PC portatile marca HP, mod. XPS elite book 630. In estrema sintesi, la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione è stata fondata sull'assenza di prova per non avere l'indagato allegato e dimostrato l'attualità e la concretezza dell'interesse all'impugnazione essendo nel frattempo intervenuta la restituzione allo stesso dei dispositivi elettronici in sequestro. (…) Considerato in diritto (…) Il tema dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, è stato affrontato e unitariamente risolto da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, in presenza di un contrasto che si era venuto a delineare, nella giurisprudenza, con riferimento alla sopravvivenza di un apprezzabile interesse del ricorrente riguardo la delibazione di legittimità della misura, una volta realizzato il fine restitutorio. Con la sentenza Sez. U. n.40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497, è stato, infatti, affermato il principio per cui "È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati". (…) Le Sezioni Unite "Andreucci" hanno tuttavia ricostruito la natura del "dato informatico" nel più ampio concetto di "sistema informatico", come definito dalla Convenzione di Budapest, ratificata dalla legge n. 48 del 2008 nei termini di "qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati", richiamando [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio