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Il legittimo impedimento a comparire per l'imputato agli arresti domiciliari per altra causa

Argomento: Legittimo impedimento a comparire
Sezione: Sezioni Unite
(Cass. Pen. SS.UU., 3 marzo 2022, n. 7635)
 
Stralcio a cura di Giovanni de Bernardo
“1. La questione di diritto per la cui soluzione il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite può essere così riassunta: "Se la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, comunicata in udienza, integri comunque un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, così precludendo la celebrazione del giudizio in assenza, ovvero gravi sull'imputato il previo onere di richiedere al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per presenziare a detta udienza". (…) 2. Il Collegio rimettente, ricostruiti brevemente i più salienti fatti del processo; ha così ripercorso le linee interpretative già tracciate in materia (…) con specifico riferimento alla individuazione della detenzione per altra causa quale ipotesi di legittimo impedimento a comparire dell'imputato: - la conoscenza, da parte del giudice che procede, di un legittimo impedimento dell'imputato preclude la dichiarazione di contumacia o di assenza e, solo qualora questi consenta alla celebrazione dell'udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti esplicitamente di assistervi, trova applicazione l'istituto dell'assenza di cui all'art. 420-bis c.p.p.; - integra un'ipotesi di legittimo impedimento la detenzione dell'imputato per altra causa, anche nel caso in cui questi avrebbe potuto comunicare al giudice la condizione di limitazione della libertà personale in cui versa, in tempo utile per consentire la sua traduzione. (…) Pertanto, qualora l'imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poiché in tali casi è in re ipsa il legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo ed in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche in assenza di una richiesta dell'imputato, deve d'ufficio rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato, salvo che non vi sia stato un espresso rifiuto dell'imputato ad assistere all'udienza". (…) 10. L'assenza può costituire, quindi, chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le [continua ..]

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