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Violazione degli obblighi ex art. 570 bis c.p.: è riconosciuta l´impossibilità assoluta anche qualora il genitore inadempiente non versi in totale indigenza

Argomento: Delitti contro la famiglia
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 5 settembre 2022, n. 32576)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“2. (…) Correttamente i giudici d’appello hanno richiamato il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’impossibilità di adempiere agli obblighi di mantenimento verso i familiari imposti dal giudice civile debba essere assoluta, non potendo desumersi automaticamente neppure da una condizione di disoccupazione dell’obbligato (nulla potendo escludere, in ipotesi, che questi possa godere di rendite finanziarie, dominicali o comunque di introiti diversi dai redditi di lavoro). Ma il predicato di “assolutezza” non può nemmeno essere calibrato al livello dell’indigenza totale, dovendo essere inteso, piuttosto, secondo un’accezione di tipo assiologico, in coerenza con il generale principio di offensività del diritto penale. Occorre, cioè, tenere in considerazione i beni giuridici in conflitto, assegnando certamente prevalenza alla tutela della prole e, comunque, del familiare c.d. “debole”, in ragione dei doveri di solidarietà imposti dalla legge civile (artt. 433 ss., cod. civ.), ma individuando il punto di equilibrio tra i medesimi, secondo il canone generale della proporzione e tenendo conto di tutte le peculiarità del caso specifico: importo delle prestazioni imposte, disponibilità reddituali dell’obbligato, necessità per lo stesso di provvedere a proprie esigenze di vita egualmente indispensabili (vitto, alloggio, spese inevitabili per la propria attività lavorativa), solerzia, da parte sua, nel reperimento di possibili fonti di reddito (eventualmente ulteriori, se necessario, rispetto a quelle di cui già disponga), contesto storico-economico di riferimento e quant’altro sia in condizione d’influire significativamente sulla effettiva possibilità di assolvere al proprio obbligo, se non a prezzo di non poter provvedere a quanto indispensabile per la propria sopravvivenza dignitosa. Una siffatta disamina non è stata compiuta dal giudice di merito, al quale occorre, pertanto, rimettere gli atti affinché vi provveda, dovendo perciò annullarsi con rinvio, sul punto, la sentenza impugnata”.

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