(C. Cost., 16 aprile 2021, n. 68)
stralcio a cura di Giulio Baffa
“1.- Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano dubita della legittimità costituzionale dell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (…), nella parte in cui – nello stabilire che «[q]uando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali» – non estende tale disposizione anche alle «sanzioni amministrative che assumano natura sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione EDU». Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe, in parte qua, innanzitutto l’art. 136 della Costituzione, in quanto il principio, ivi enunciato, (…) imporrebbe di rimuovere tutti i perduranti effetti pregiudizievoli della sanzione amministrativa applicata sulla base di una norma costituzionalmente illegittima, non potendosi considerare il rapporto esaurito, nonostante il giudicato, fin tanto che la sanzione sia in corso di esecuzione. Sarebbe leso, altresì, l’art. 3 Cost., per contrasto con il principio di eguaglianza, giacché, mentre per la sanzione penale la norma censurata consente di eliminare, per quanto possibile, qualsiasi discriminazione tra i soggetti condannati in via definitiva prima della sentenza della Corte costituzionale e quelli «il cui comportamento sia ancora sub judice», altrettanto non avviene per la sanzione amministrativa (…). Risulterebbero vulnerati, ancora, gli artt. 35 e 41 Cost., in quanto l’impossibilità di rimuovere la sanzione amministrativa, pur costituzionalmente illegittima, potrebbe comportare - in particolare quando si tratti della revoca della patente di guida - una indebita limitazione del diritto al lavoro e della libertà di iniziativa economica del condannato. Viene ipotizzato anche il contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 (…) CEDU (…), in quanto le sanzioni amministrative che abbiano natura penale agli effetti della Convenzione, secondo i criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, restano soggette al principio di legalità penale, il quale esige che la sanzione abbia una adeguata base legale: base legale che verrebbe meno nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria. La norma censurata si porrebbe in [continua ..]
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