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Atti osceni in luoghi abitualmente frequentati da minori: la presenza occasionale del minore non può far integrare reato

Argomento: Offese al pudore e all'onore sessuale
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 3 maggio 2022, n. 17188)

Stralcio a cura di Giulio Baffa

“3. L’atto della masturbazione o di mostrare i genitali (…) deve ritenersi a contenuto evidentemente sessuale, ma nel caso in giudizio non risulta compiuto in un luogo abitualmente frequentato da minori o nelle immediate vicinanze dello stesso: “Ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui all’art. 527 c.p., comma 2 - in precedenza costituente forma aggravata della fattispecie base, prevista al comma 1, depenalizzata dal D.Lgs. n. 8 del 2016 - per luogo abitualmente frequentato da minori non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico. (In motivazione, (…) [si è] osservato che un tale requisito può essere riconosciuto, a titolo esemplificativo, alle vicinanze di un edificio scolastico, a strade o piazze notoriamente luogo di incontro di adolescenti, a quella parte di giardini pubblici specificamente attrezzata per lo svago dei bambini e dei ragazzi più piccoli, alle zone limitrofe ad istituzioni specificamente vocate alla cura ed assistenza dei minori)” (Sez. 3, n. 30798 del 18/10/2016 - dep. 21/06/2017, P., Rv. 27023101).Nel caso in giudizio già l’imputazione è generica, limitandosi a contestare l’atto della masturbazione “all’interno della propria autovettura (…) parcheggiata sulla pubblica via”. La stessa sentenza evidenzia che la scuola era a circa 500 metri dal luogo dei fatti. La distanza di 500 metri non può ritenersi tale da far integrare l’elemento oggettivo del reato. La norma prevede l’immediata vicinanza e non può ritenersi tale una distanza di 500 metri dalla scuola: “Ai fini della configurabilità del reato cui all’art. 527 c.p., comma 2, i luoghi abitualmente frequentati da minori - al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve essere commesso il fatto - sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale (come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all’interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili), ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto di abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve (come [continua ..]

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