home / Archivio / Diritto Penale raccolta del 2021 / Non prestare assistenza a seguito di incidente è reato a prescindere dall´effettivo ..

indietro stampa contenuto leggi libro


Non prestare assistenza a seguito di incidente è reato a prescindere dall´effettivo bisogno di aiuto da parte della persona offesa

Argomento: Codice della Strada
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. IV, 18 ottobre 2022, n. 39128)

Stralcio a cura di Giulio Baffa

“2. L’imputato, come ricordato in premessa, risponde di inottemperanza all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla persona ferita, avendo determinato con la propria condotta di guida un incidente stradale, dal quale derivavano lesioni a P.G. (con prognosi di gg. 20 s.c.), allontanandosi dal luogo del sinistro dopo aver urtato il motociclo condotto dalla parte lesa, mentre era alla guida (…).Questa Corte ha già avuto modo di precisare che integra il reato di cui all’art. 189 C.d.S., comma 1 e 6 (cosiddetto reato di “fuga”), la condotta di colui che in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone - effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo. Infatti il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l’identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica (…). 3. Quanto poi all’obbligo di prestare assistenza (art. 189 C.d.S., comma 7), è pacifico che l’elemento soggettivo del detto reato ben può essere integrato dal semplice dolo eventuale, cioè dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente, riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone. Lo stesso sussiste in caso di sinistro comunque ricollegabile al comportamento dell’imputato ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti (…).La sussistenza o meno di un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio