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Pretesa arbitraria di un credito verso terzi: è estorsione

Argomento: Limite tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. II, 4 aprile 2022, n. 12481)

Stralcio a cura di Giulio Baffa

“2.1 (…) [T]otalmente sfornita di fondatezza appare la richiesta di riqualificazione dei fatti nei termini dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni solo che si valuti correttamente il comportamento dello (…), soggetto del tutto estraneo al presunto rapporto obbligatorio e che, a sua volta, rivolgeva le richieste accompagnate dalla condotta intimidatoria non nei confronti del soggetto che si assume essere debitore e cioè (…) bensì della sorella di questi, la titolare della farmacia (…).Questa Corte di Cassazione ha già affermato come è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un’iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare del debitore, sicché l’iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva, sia a causa delle modalità e della diversità dei soggetti autori delle violenze, che per l’estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata. (Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, Rv. 272017 - 01). E tale principio risulta ribadito dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite proprio in tema di differenza dei due reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. (Sez. U -, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020) Rv. 280027 - 02) le quali hanno proprio ribadito che atteggiamenti intimidatori e violenti nei confronti di terzi fanno qualificare la condotta in termini estorsivi.Il principio suddetto deve certamente essere ribadito anche nel caso in esame in cui le minacce venivano rivolte verso un soggetto estraneo al presunto rapporto obbligatorio, da parte di un terzo estraneo allo stesso (…) e con la richiesta di versamento di una somma di denaro (70.000 Euro) che mai neppure lontanamente è stata in alcun modo giustificata. (…)”

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