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Autoriciclaggio: il trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis c.p. non è reato presupposto

Argomento: Delitti contro l'economia pubblica
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. II, 12 luglio 2022, n. 26902)


Stralcio a cura di Ilaria Romano

“1.2.1 (…) [L]’art. 512 bis cod. pen., che ha riprodotto senza modifiche l'art. 12 quinquies comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla legge n. 356 del 1992, sanziona "chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter cod. pen".L'art. 512 bis cod. pen., quindi, prevede una fattispecie a forma libera, che si concretizza nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o della disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza, specificamente elencati.Come affermato costantemente da questa Corte (…), il tratto fondamentale del delitto di trasferimento fraudolento di valori è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione indicata dall'art. 512 bis cod. pen.Tale finalizzazione, oltre all'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, può avere ad oggetto l'agevolazione della commissione dei reati specificamente indicati dall'art. 512 bis cod. pen. e non anche altri. Ciò in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione e, nei casi in cui una disposizione ricolleghi determinati effetti giuridici sfavorevoli alla commissione di reati specificamente indicati mediante l'elenco degli articoli di legge che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, deve affermarsi che gli effetti sfavorevoli si producono esclusivamente per le fattispecie richiamate.Nel caso in disamina, secondo l'imputazione provvisoria, l'intestazione fittizia dei beni da parte dell'indagato e in favore dei figli (…) era diretta ad "agevolare la commissione del delitto di cui al capo seguente", ossia l'impiego, nella gestione delle imprese agricole facenti capo all'indagato, di denaro di [continua ..]

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