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Commette omissione di atti d´ufficio il medico di guardia che non si rechi al domicilio della paziente anziana

Argomento: Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 25 novembre 2022, n. 45057)

Stralcio a cura di Giulio Baffa

"2. Con il primo motivo si denuncia la mancanza, nel fatto concreto, degli elementi costitutivi la tipicità oggettiva della fattispecie di omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.).2.1. Sul punto e muovendo dall’individuazione di quello che va ritenuto, in concreto, l’“atto dell’ufficio” la cui omissione è suscettibile di assumere rilievo penale, il ricorrente correttamente afferma che la visita domiciliare rappresenta soltanto una delle opzioni attraverso le quali il medico di continuità assistenziale può adempiere al suo dovere, ben potendo egli - laddove non la ritenga necessaria - limitarsi ad un consulto telefonico. Infatti, vero è che l’art. 13, comma 3, dell’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, reso esecutivo (ai sensi dell’art. 48 L. 23 dicembre 1978, n. 833) con D.P.R. n. 25 gennaio 1941, n. 41, postula un apparente automatismo ove stabilisce che il medico di continuità assistenziale “è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che siano chiesti direttamente dall’utente (...) entro la fine del turno al quale è preposto”. Tuttavia, altre fonti normative, rilevanti nel caso concreto, puntualizzano che, come d’altronde logico, il medico “deve valutare, sotto la propria responsabilità, l’opportunità di fornire un consiglio telefonico, recarsi al domicilio per una visita, invitare l’assistito in ambulatorio” (così, il Manuale per il medico di continuità assistenziale approvato dal Comitato permanente aziendale-Azienda USL della (…)).Nel caso di specie, si configuravano, pertanto, tre opzioni al cui interno l’imputato era chiamato a scegliere, in base al suo apprezzamento della situazione concreta.Ebbene, posto che la terza possibilità era fuori discussione a causa dell’età e delle condizioni della paziente (la signora per la quale era richiesto l’intervento era molto anziana, aveva riportato una frattura alle costole e non era dunque nelle condizioni di recarsi a una visita ambulatoriale), dal tenore della sentenza di secondo grado emerge come l’imputato non si fosse nemmeno prestato ad un consulto telefonico (…). Deve ribadirsi che la necessità e l’urgenza di effettuare una [continua ..]

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