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Induzione indebita a dare o promettere utilità: il tentativo si configura anche quando il soggetto passivo manifesti la volontà di resistere all´induzione prima ancora di promettere la prestazione

Argomento: Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Sezione: Sezione Semplice


(Cass. Pen., Sez. VI, 20 aprile 2021, n. 14856)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“3. (…) La Corte di appello ha richiamato l'orientamento secondo il quale, ai fini della consumazione del delitto di induzione indebita di cui all'art. 319 quater cod. pen., è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere né l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo (…). Tuttavia, tale indirizzo giurisprudenziale - che presuppone che l'indotto abbia formulato una effettiva promessa al soggetto inducente e che, perciò, il delitto si sia perfezionato con la definizione di un reale accordo tra l'agente pubblico autore della induzione alla prestazione indebita e il privato determinatosi alla promessa perché interessato al conseguimento di un vantaggio ingiusto - non sembra pertinente al caso di specie nel quale i fatti sono stati ricostruiti in maniera diversa dai giudici di merito. Nella sentenza gravata, infatti, la Corte di appello ha chiarito che i fatti potevano considerarsi accertati nel senso che, alla ripetuta ed insistente richiesta di (…) di quella somma di denaro, (…) non aveva dato alcun seguito, resistendo alla pretesa e manifestando reiteratamente di non avere la materiale indisponibilità dell'importo preteso; che, dopo l'ennesima richiesta che il pubblico agente gli aveva rivolto, (…) il privato si era determinato a denunciare l'accaduto ai militari della guardia di finanza; che il giorno successivo, ben consapevole di essere intercettato dai finanzieri, (…) aveva comunicato a (…) che il lunedì successivo gli avrebbe consegnato i soldi ("i documenti"); e che la materiale dazione dei 5.000 euro era poi avvenuta (…) allorquando (…), d'intesa con gli inquirenti, si era presentato nel luogo convenuto con (…). E', dunque, possibile escludere che, nel caso di specie, una effettiva intesa tra l'agente pubblico e il privato fosse stata raggiunta, in quanto (…), lungi dal voler assumere un reale impegno (sia pur con riserva mentale) nei confronti del (…), tenne sostanzialmente ferma la sua volontà di resistere all'induzione: come inequivocabilmente si evince dal fatto che egli, prima ancora di formulare la promessa della prestazione richiestagli, denunciò il [continua ..]

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