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Sostanze stupefacenti: la lieve entità può essere qualificata solo nei confronti di alcuni concorrenti? La questione alle Sezioni Unite

Argomento: Delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 26 maggio 2022, ord. n. 20563)


Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“1. Ritiene il Collegio che la verifica della fondatezza delle doglianze esposte dai ricorrenti dipenda dalla soluzione della seguente questione giuridica, (…): «se, in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere o meno qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art.73, comma 5, nei confronti di altri». (…)6. (…) la Corte d'Appello di (…), nel giudizio di rinvio, (…), ha anzitutto valorizzato, per negare la sussunzione del fatto contestato al (…) ed al (…) nell'ipotesi lieve "la capacità offensiva del fatto in termini di mezzi, modalità e circostanze dell'azione". 6.1. (…) Nell'affermare i principi di diritto da adottarsi per valutare la riconducibilità di un fatto all'ipotesi (…) di cui all'art. 73, comma 5. d.P.R. 309 del 1990, la sentenza rescindente ha ricordato che: i diversi elementi contemplati dalla citata disposizione costituiscono soltanto dei dati indicativi della lieve entità del fatto (…); la questione circa l'applicabilità o meno della norma (…) deve trovare soluzione caso per caso, (…); (…) ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, (…), di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente; la valutazione della offensività, dunque, non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, (…). 6.2. (…) il giudice del rinvio, (…) ha (…) valorizzato la ripetitività e continuatività delle forniture, l'utilizzazione degli altri due correi che affiancavano il (…) nella vendita al minuto (…).(…), il giudice d'appello riteneva gli imputati a capo di "un'attività di spaccio di hashish (…) che non vedeva soluzioni di continuità e che riusciva a soddisfare stabilmente una pluralità di acquirenti". Sulla scia di tali considerazioni, la Corte territoriale, (…), ha escluso la possibilità di qualificare il fatto in termini di [continua ..]

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