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Installa telecamere nel bagno delle dipendenti ma non si procura le immagini: tentate interferenze illecite nella vita privata

Argomento: Delitti contro l'inviolabilità del domicilio
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. V, 2 maggio 2022, n. 17065)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“2. (…) La Corte, con argomentazione logica e congrua, ha sottolineato come l'istallazione, nel bagno riservato alle dipendenti, di due apparecchiature funzionali, se non alla registrazione, quantomento alla captazione delle immagini, in uno con la loro dislocazione (nel porta carta igienica e di fronte al wc), se, da un lato, stante l'assenza di riscontri in ordina all’effettivo procacciamento di immagini, escludono la configurabilità del delitto consumato, tuttavia evidenziano l'univocità e idoneità degli atti a realizzare la condotta tipizzata dall'art. 615-bis cod. pen.La circostanza che il procacciamento indebito delle immagini e delle notizie delinei non l'evento naturalistico del reato, bensì l'intrinseco contenuto della condotta punita, non toglie che proprio l'imprescindibilità dell'utilizzo dei suddetti strumenti riveli come la condotta del delitto si frazioni in una pluralità di atti volti a garantire l'indiscrezione tecnologica, sicché, quando in concreto ciò avvenga, si configura il tentativo, integrato dal compimento di atti idonei ed univocamente diretti a procurarsi le immagini e le notizie descritte dalla norma incriminatrice (…).Si tratta di considerazioni sulla base delle quali la Corte ha escluso, nel caso di specie, la possibilità di ricondurre la vicenda nella figura del reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., evidenziando che l'idoneità degli atti deve essere valutata con riferimento alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone (…).Invero, per la configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità degli atti deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato, tale da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso.In materia di reato impossibile, l'inidoneità dell’azione, che rende impossibile l’evento dannoso o pericoloso) esige che l'incapacità di produrre l'evento sia assoluta, intrinseca e originaria secondo una valutazione oggettiva da compiersi ex ante, risalendo al momento iniziale del suo compimento, indipendentemente da ogni cautela predisposta dalla persona offesa o da ogni intervento successivo che abbia impedito la realizzazione di tale evento.Viceversa, l'idoneità degli atti, valida per l'integrazione della figura del delitto [continua ..]

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