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Autenticazione differita: non integra un illecito purché il legale sia certo dell'identità del sottoscrittore

Argomento: Falso ideologico
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. pen., Sez. V, 27 aprile 2022, n. 16214)

Stralcio a cura di Pamela D’Oria

“Svolgimento del processo1. (…) L'imputato è accusato di aver falsamente attestato, nell'esercizio della professione di avvocato, l'autenticità della firma di (…) apposta in calce al mandato difensivo redatto a margine di un ricorso (…).2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo (…) rileva come, ai sensi dell'art. 83 c.p.p., comma 3, compito del difensore sia esclusivamente quello di certificare l'autografia della firma apposta in calce al mandato difensivo. (…)Motivi della decisione3. (…) è pacifico che il potere certificativo attribuito all'esercente la professione di avvocato abbia ad oggetto esclusivamente l'autografia della sottoscrizione e non anche l'apposizione in presenza della medesima. (…) [L]a Corte non ha però ritenuto integrato il reato perché l'imputato avrebbe attestato l'apposizione in sua presenza della firma risultata apocrifa, bensì ha tratto dalla incontestata falsità la prova che questa non poteva essere stata apposta in sua presenza e che, pertanto, altrettanto falsamente egli ne ha attestata l'autenticità. (…)Deve quindi ritenersi che il fatto materiale contestato e ritenuto dai giudici di merito sia indiscutibilmente tipico, risultando conseguentemente infondate le doglianze del ricorrente sul punto.Colgono invece nel segno le critiche formulate dal ricorrente con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con la censura della prassi asseritamente seguita all'interno dello studio del difensore - senza peraltro precisare se abbia ritenuto la stessa effettivamente provata - il giudice dell'appello ha sostanzialmente ritenuto assolto il suo onere motivazionale sul punto, considerando in maniera apodittica superflua ogni ulteriore indagine sull'eventuale errore in cui sarebbe incorso l'imputato al momento dell'autenticazione della firma della (…) circa il fatto che fosse stata la stessa ad apporla realmente. Invero quella dell’autenticazione "differita" è prassi tutt'altro che inusuale e comunque non illecita, come già ricordato, fermo restando per l'appunto che il legale nell'esercizio del suo potere attestativo sia certo dell'identità del sottoscrittore. Certezza che, come accennato, la Corte ha apoditticamente escluso, senza spiegare perchè l'imputato non possa averla invece coltivata sulla base di un'erronea convinzione [continua ..]

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