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Utilizzazione del minore e i vizi del consenso alla diffusione del materiale pornografico

Argomento: Reati a sfondo sessuale
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS. UU., 9 febbraio 2022, n. 4616)

Stralcio a cura di Giovanni de Bernardo 

1. La questione rimessa alle Sezioni Unite è la seguente:  "Se, e in quali limiti, la condotta di produzione di materiale pornografico realizzata con il consenso del minore ultraquattordicenne, nel contesto di una relazione con persona maggiorenne, configuri il reato di cui all'art. 600 ter c.p., comma 1, n. 1". (…)  7. Il consenso del minore all'atto sessuale non include di per sé anche quello alla registrazione dell'attività o alle riprese di carattere intimo di natura pornografica.  Tale attività, pure riconducibile all'autonomia sessuale del minore, rappresenta un quid che si aggiunge all'atto sessuale, come già rilevato in alcune decisioni della Corte (…).  Si rende, dunque, necessario che il minore esprima il proprio consenso anche in relazione alla ulteriore attività di ripresa delle immagini.  Tale aggiuntiva richiesta potrebbe, infatti, trovare nel minore resistenze determinate, ad esempio, dal timore che il materiale realizzato possa essere successivamente diffuso, da remore di ordine morale o di altra natura.  Fino a quando non si sia proceduto alle riprese il minore rimane libero di revocare l'iniziale consenso. Se l'adulto prosegue nell'attività di ripresa o di registrazione, nonostante la revoca da parte del minore dell'iniziale consenso, ricorre senz'altro la condizione di "utilizzazione" di quest'ultimo.  7.1. Il consenso del minore deve necessariamente avere riguardo, inoltre, anche alla successiva conservazione delle immagini da parte di chi le ha realizzate nell'ambito della relazione o del rapporto. (…) 7.2. A prescindere dalla autonoma rilevanza penale che la conservazione delle immagini senza il consenso del minore può assumere in relazione alla violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, si osserva che il mancato accordo del minore alla conservazione delle immagini specificamente incide anche sulla valutazione in ordine alla"utilizzazione" del medesimo.  Il disaccordo del minore sulla conservazione dei dati, inficia, infatti, anche l'iniziale consenso di quest'ultimo alle riprese, in quanto concordate sulla base di premesse diverse in ordine ad un aspetto importante, essendo insito nella conservazione delle immagini il rischio di una loro successiva diffusione.  Per la validità del consenso del minore alla conservazione dei dati da parte dell'adulto, valgono evidentemente [continua ..]

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