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Colpa stradale: la responsabilità penale è esclusa se non viene accertato che l'evento realizzato sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare voleva prevenire

Argomento: delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. IV, 22 marzo 2022, n. 9709)

stralcio a cura di Fabio Coppola 

“la P., alla guida di una Opel Agila, transitando su una stretta strada pedemontana e avvistando il sopraggiungere dalla direzione opposta dell'autocarro condotto dal C., operò una brusca frenata del veicolo da lei condotto; ciò determinò (anche a causa dell'asfalto bagnato e dell'assenza nella Opel del sistema frenante di sicurezza ABS) lo sbandamento della vettura verso la corsia opposta di marcia percorsa dall'autocarro. La Opel stava percorrendo una semicurva abbastanza ampia e quindi aveva visibilità sufficiente per avvistare tempestivamente l'autocarro. La frenata fu causa del moto rettilineo del veicolo verso la corsia di marcia percorsa dall'autocarro. Il conducente dell'autocarro tentò una manovra elusiva dell'impatto, frenando e stringendosi a destra per consentire alla conducente della Opel di riprendere il controllo, ma l'accostamento dell'autocarro in pendenza verso la banchina erbosa ed il terrapieno causarono il ribaltamento del mezzo, sotto la cui cabina, nello stesso momento, andò ad incunearsi la parte anteriore dell'autovettura. I giudici di appello hanno ritenuto sussistente la colpa della P. nella causazione del sinistro, per la mancata costante ispezione del tratto stradale percorso e la omessa regolazione della velocità alle caratteristiche della strada. Tuttavia, hanno confermato il giudizio di colpa concorrente (in pari percentuale) del C., per essersi posto alla guida di un autocarro senza essere munito della relativa patente di guida e per avere messo in circolazione il mezzo senza che lo stesso avesse superato la revisione periodica. (….) Le condotte ascritte al prevenuto non costituiscono violazione di regole cautelari dirette ad impedire l'evento dannoso verificatosi. A ben vedere, non si tratta neanche di vere e proprie regole cautelari, in quanto non hanno carattere modale: avere la patente di guida e/o circolare con un veicolo in regola con la revisione sono generali prescrizioni imposte dalla legge per assicurare la sicurezza della circolazione, ma nulla specificano in merito a come comportarsi per evitare lo specifico evento dannoso oggetto di giudizio. (…) In definitiva, i giudici di merito non si sono attenuti al costante insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a [continua ..]

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