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È costituzionalmente legittima la preclusione dell´esimente di particolare tenuità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale

(C. Cost., 5 marzo 2021, n. 30)

stralcio a cura di Giulio Baffa 

“3.- (…) I giudici a quibus sospettano che la preclusione dell’esimente di particolare tenuità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto collegata unicamente al titolo del reato e non alle concrete modalità del fatto, sia irragionevole e possa determinare l’inflizione di una pena ingiustificata. In tal senso, il Tribunale di Torino evoca i parametri di cui agli artt. 3,27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea(CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e il Tribunale di Torre Annunziata i parametri di cui agli artt. 3,25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost.” “(…)” “4.1.- (…) Avendo limitato l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto alla resistenza nei confronti dei soli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria (anziché di ogni pubblico ufficiale), l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, non ha mutato i termini delle questioni sollevate dai giudici a quibus, in quanto, per ciò che si evince dalle ordinanze di rimessione, le condotte di resistenza oggetto dei capi di imputazione sottoposti al loro giudizio sono state tenute, per l’appunto, in danno di agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria, per opporsi all’attività da questi intrapresa a fini di identificazione delle persone e accertamento dei fatti.”  “(…)” “5.2.- Non sono fondate (…) le questioni sollevate da entrambi i rimettenti sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e finalismo rieducativo della pena, segnatamente in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. (reg.ord. n. 89 del 2020) e agli artt. 3,25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost. (reg. ord. n. 131 del 2020). Ad avviso dei giudici a quibus, il divieto di qualificare come particolarmente tenue l’offesa recata da qualunque condotta di resistenza a pubblico ufficiale sarebbe irragionevole, perché, al contrario delle altre preclusioni normative dell’esimente di tenuità, l’esclusione non sarebbe qui determinata da particolari connotazioni del fatto, ma soltanto dal titolo del reato. [continua ..]

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